Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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richiesta di solidarietà deve contenere informazioni quali il volume di gas necessario, il punto e il giorno di consegna o ancora il riconoscimento di una compensazione (cma 4). La richiesta deve essere presentata e trattata separatamente per ogni giorno gas (cma 6).
Articolo 4 Attuazione di misure volontarie di solidarietà
La Parte contraente fornitrice deve attuare le misure volontarie senza indugio (cma 1). Ciò significa che deve individuare sul proprio territorio i partecipanti al mercato disposti a fornire determinati volumi di gas su base contrattuale. Se sono disponibili offerte (ad es. su una piattaforma prevista a questo scopo, cma 6), la Parte contraente richiedente è responsabile dell’approvvigionamento dei volumi di gas richiesti mediante la stipula di contratti con i partecipanti al mercato interessati. La Parte contraente fornitrice non è partner contrattuale di tali contratti e non è responsabile della loro esecuzione (cma 2). Se delega a un terzo (un partecipante al mercato operante sul suo territorio) la conclusione del contratto per le offerte volontarie, l’autorità competente richiedente fornisce una garanzia statale (cma 3).
Articolo 5 Attuazione di misure di solidarietà obbligatorie
Se le offerte volontarie non sono sufficienti a soddisfare la domanda dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, la Parte contraente richiedente può presentare una nuova richiesta (cma 1). La Parte contraente fornitrice presenta quindi un’offerta per il giorno successivo contenente in particolare i volumi di gas disponibili, il punto di consegna e i costi probabili delle misure di solidarietà (cmi 2 e 3). Inoltre, l’approvvigionamento dei clienti protetti della Parte fornitrice deve essere sempre garantito (cma 5). Se l’offerta viene accettata (le scadenze sono molto brevi, cma 9), un contratto tra le Parti s’intende concluso e la Parte contraente fornitrice adotta le misure sovrane necessarie per mettere a disposizione i volumi di gas convenuti nel contratto (cma 10). Se è disponibile una piattaforma online, le offerte devono essere selezionate e accettate tramite tale piattaforma (cma 11).
Articolo 6 Trasporto e prelievo dei volumi di gas nell’attuazione di misure di solida-
rietà obbligatorie
La Parte contraente fornitrice ha l’onere del rischio di trasporto al punto di consegna (cma 3), mentre la Parte contraente richiedente ha l’onere del rischio di trasporto attraverso il territorio di un Paese terzo (cma 4). Gli obblighi di pagamento sono validi indipendentemente dal ritiro effettivo dei volumi di gas (cma 6). Il Paese terzo interessato deve essere coinvolto nella misura del possibile conformemente al comma 7 per la finalizzazione di un accordo funzionale ad una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna.
Articolo 7 Termine delle misure di solidarietà
Le misure cessano di essere attuate se la Commissione europea dichiara che l’emergenza non è o non è più giustificata, se la richiesta di solidarietà non viene più reiterata