Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine

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1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto s’inscrive nell’obiettivo 25 del programma di legislatura 2023–2027, che prevede che la Svizzera garantisca la sicurezza e la stabilità dell’approvvigionamento energetico e incoraggi lo sviluppo della produzione nazionale di energia rinnovabile.

Il progetto non è incluso nel piano finanziario della Confederazione e richiede dei crediti d’impegno (cap. 5).

Il progetto è conforme alla Strategia energetica del Consiglio federale, che mira segnatamente a mantenere l’elevato livello di approvvigionamento della Svizzera.

2 Presentazione del progetto

2.1 Contenuto

L’Accordo di solidarietà trilaterale tra la Svizzera, la Germania e l’Italia è parte integrante dell’Accordo di solidarietà bilaterale tra la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. L’Accordo trilaterale rimanda in diverse parti alle disposizioni pertinenti dell’Accordo bilaterale. Inoltre, disciplina alcuni punti specifici che richiedono una regolamentazione particolare nelle relazioni tra la Svizzera e le altre due Parti contraenti.

L’Accordo bilaterale si basa sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (di seguito «regolamento SoS»)2, come nella versione in vigore al momento della firma degli Accordi. Gli Accordi di solidarietà nel settore del gas conclusi finora seguono quindi un modello uniforme. Per quanto concerne l’Accordo bilaterale occorre sottolineare i seguenti punti chiave:

- Le misure di solidarietà sono adottate in ultima istanza e quando l’emergenza (l’ultimo dei tre livelli di crisi definiti all’art. 11 cma 1 del regolamento SoS) è stata dichiarata dalla Parte richiedente e tutte le misure per ridurre i consumi dei clienti non protetti o per aumentare l’offerta sono già state attuate. In altri termini, le Parti contraenti possono presentare una richiesta di solidarietà soltanto quando non sono più in grado di fornire con mezzi propri il gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà sul loro territorio (art. 1).

- La definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà è contenuta nell’articolo 2 comma 6 del regolamento SoS. Si tratta segnatamente di economie domestiche, ospedali e servizi d’emergenza.

2 Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1032, GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17