Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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ganali con validità per il Principato (art. 13). La direttrice dell’Ufficio dell’economia del Liechtenstein è stata consultata e ha approvato l’articolo 13 relativo all’integrazione del Principato nell’Accordo.
- Sono fatti salvi gli obblighi della Germania e dell’Italia nei confronti di altri Stati membri dell’UE conformemente al regolamento SoS (art. 1).
2.2 Attuazione legislativa in Svizzera
A differenza della Germania e dell'Italia, la Svizzera non dispone di una legge sull’approvvigionamento di gas che possa servire da base per l’attuazione dell’Accordo di solidarietà. Tuttavia, conformemente all’articolo 61 capoverso 2 della legge del
17 giugno 20164 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), per adempiere gli obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di intervento economico anche se in Svizzera non è sopraggiunta o non è imminente alcuna situazione di grave penuria. Tale disposizione funge quindi da base legale per un’ordinanza che il Consiglio federale dovrà emanare per l’attuazione dell’Accordo di solidarietà in Svizzera.
In virtù degli articoli 31, 57 e 60 capoverso 1 lettera c LAP, il compito di diritto pubblico dell’attuazione operativa dell’Accordo di solidarietà deve essere delegato a Swissgas SA. La delega si rende necessaria in quanto, a causa della mancanza di una base giuridica, in Svizzera non vi è un responsabile dell’area di mercato che sia indipendente dal settore del gas e che possa svolgere tale compito. Swissgas SA è adatta a questo compito poiché vanta una esperienza pluriennale nella gestione della rete e nelle attività di trasporto ad essa collegate. Inoltre, è proprietaria delle capacità del gasdotto di transito destinate alla Svizzera. Nel settore svizzero del gas non esiste un’organizzazione analoga che possa assumere questo compito al posto di Swissgas SA.
Swissgas SA deve essere incaricata tramite un’ordinanza. È previsto che essa regoli la richiesta, l’offerta e la compensazione della solidarietà a favore dei clienti protetti da parte di Swissgas SA. A Swissgas SA verrebbero delegati soltanto compiti operativi. Le competenze regolatorie nei casi di solidarietà resterebbero alla Confederazione, specialmente per la determinazione delle misure sovrane quali i divieti di consumo o il contingentamento. Tale ordinanza non fa parte dell’affare in questione e sarà presentata in un secondo momento.
Dall’ottobre 2023, i TSO svizzeri si riuniscono regolarmente per concordare le modalità tecniche per l’applicazione dei meccanismi di solidarietà definiti nell’Accordo. Si sono svolte anche riunioni con gli omologhi tedeschi e italiani con l’obiettivo di concretizzare e firmare un accordo funzionale ad una procedura operativa entro sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo trilaterale.
4 RS 531