Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine

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Il regolamento SoS contiene disposizioni relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, concernenti ad esempio l’elaborazione di piani di emergenza e di prevenzione contenenti le misure adottate o da adottare per garantire l’approvvigionamento di gas a livello nazionale o regionale. Queste disposizioni non sono direttamente collegate all’Accordo bilaterale e all’Accordo trilaterale e hanno un’importanza indiretta per la Svizzera.

L’Accordo trilaterale menziona nel suo preambolo i principali atti giuridici dell’UE nel settore dell’approvvigionamento di gas. Degli eventuali rimandi al diritto dell’UE, pertinenti anche per la Svizzera, possono derivare dal fatto che l’Accordo trilaterale è parte integrante dell’Accordo bilaterale, che rinvia in alcuni punti al diritto dell’UE. Si tratta quindi di rimandi statici (con indicazione del riferimento dei testi giuridici interessati). Questi rimandi hanno una portata limitata, in quanto i diritti e gli obblighi fondamentali delle Parti sono disciplinati in modo dettagliato e completo negli Accordi, in particolare per quanto riguarda gli obblighi finanziari. Il diritto dell’UE potrebbe svolgere un certo ruolo nell’interpretazione dell’Accordo trilaterale, dato che esso si basa su un concetto inerente al diritto dell’UE. L’Accordo trilaterale prevede norme specifiche per la Svizzera per quanto concerne alcuni punti, in particolare per la determinazione del prezzo del gas da prendere in considerazione.

4 Commento ai singoli articoli

L’Accordo trilaterale è parte integrante dell’Accordo bilaterale. Tuttavia, il contenuto di quest’ultimo non rientra nella presente consultazione. Le spiegazioni del contenuto degli articoli dell’Accordo bilaterale aiutano a comprendere il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che è pertinente anche per l’attuazione dell’Accordo trilaterale.

4.1 Accordo di solidarietà bilaterale tra la Germania e l’Italia

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

L’articolo 1 definisce l’oggetto e il campo di applicazione delle misure di solidarietà.

Articolo 2 Definizioni

I principali termini specifici quali «misure volontarie di solidarietà» o «misure obbligatorie di solidarietà» sono definiti o menzionati nel comma 2 del presente articolo. Inoltre il comma 1 rimanda, per la comprensione dei termini, ai principali atti legislativi dell’UE relativi al mercato interno del gas (ad es. la nozione di «cliente protetto nel quadro della solidarietà»).

Articolo 3 Richiesta di solidarietà

La richiesta di solidarietà deve essere presentata dall’autorità competente soltanto in ultima istanza e deve essere dichiarata l’emergenza. La richiesta di solidarietà deve essere trasmessa a tutti i Paesi membri direttamente o indirettamente connessi attraverso un Paese terzo. La Commissione europea deve essere informata (cmi 1–3). La