Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine
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Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale
1.1 Introduzione
Il regolamento Eurodac1 riveduto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac (fatta eccezione per le disposizioni concernenti il rilevamento dei dati ai fini della ricollocazione e della protezione temporanea) e quindi deve essere recepito dalla Svizzera. Ora quasi tutte le categorie di registrazione possono essere confrontate tra loro. Il regolamento precisa inoltre le modalità della futura interoperabilità della banca dati Eurodac, in particolare le serie di dati a partire dalle quali sarà possibile effettuare direttamente confronti con altri sistemi informatici dell’UE.
Il Patto sulla migrazione, comprendente il nuovo regolamento Eurodac, è stato approvato dal Parlamento svizzero il 26 settembre 2025. La sua attuazione è prevista per giugno 2026.
Un primo pacchetto di modifiche di ordinanze è stato posto in consultazione esterna fino al 13 ottobre 2025. Le modifiche apportate a diverse ordinanze nel quadro di questo pacchetto sulla base del nuovo regolamento Eurodac saranno formalmente approvate dal Consiglio federale nel maggio 2026 ed entreranno in vigore nel giugno 2026 (v. n. 1.3). Il presente avamprogetto si aggiunge alle modifiche summenzionate.
1.2 Necessità di agire e obiettivi
Il regolamento (UE) 2024/1358 abroga il regolamento Eurodac attualmente in vigore e lo integra sotto diversi aspetti. Vanno sottolineati in particolare i seguenti elementi:
- il sistema Eurodac contiene numerosi nuovi dati alfanumerici, oltre alle impronte digitali e all’immagine del volto;
- comprende numerose informazioni sulla persona, sullo stato della procedura e sull’ottenimento della protezione o di un titolo di soggiorno;
- i dati sono raccolti a partire dall’età di 6 e non più di 14 anni, in particolare per una maggiore protezione dei minori;
- oltre alle persone rientranti nelle categorie attuali, sono ora registrate nell’Eurodac le persone che soggiornano in modo irregolare sul territorio Dublino, le persone soccorse durante un’operazione in mare, le persone che partecipano a una procedura di ammissione in un gruppo di rifugiati o ammesse in un tale gruppo e i beneficiari di protezione temporanea o equivalente;
- i dati personali, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici sono registrati nell’archivio comune di dati d’identità (CIR) al fine di garantire l’interoperabilità con i sistemi EES, VIS, SIS ed ETIAS;
1 Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.5.2024.