Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine

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Sezione 2 Interoperabilità

Art. 4

Questo articolo disciplina i processi relativi all’interoperabilità dei sistemi informativi dell’UE. Non appena una serie di dati viene trasmessa all’Eurodac, viene avviata una verifica delle identità multiple conformemente all’articolo 27 dei regolamenti IOP8.

Affinché tale processo possa essere avviato, è necessario che siano disponibili alcuni dati minimi. Il confronto nel CIR e nel SIS avviene sulla base dei dati di identità, dei dati relativi al documento di viaggio e dei dati biometrici.

Il capoverso 2 di questo articolo è legato alle verifiche delle identità multiple ed

entrerà verosimilmente in vigore soltanto nel 2027.

Sezione 3 Trasmissione di dati dell’Eurodac alle autorità e accesso da parte dei servizi autorizzati

Art. 5 Trasmissione dei dati nel quadro della registrazione in virtù della LStrI

I dati biometrici delle persone nel settore degli stranieri registrati nell’Eurodac dai servizi delle autorità cantonali di migrazione, del Corpo delle guardie di confine9 e delle polizie cantonali e comunali sono confrontati automaticamente con i dati già registrati nell’Eurodac (art. 109l cpv. 5 nLStrI). Se il confronto dà esito positivo, i servizi che trasmettono le informazioni ricevono dal punto di accesso nazionale (NAP) tutte le serie di dati relative al risultato in questione. I dati così messi a disposizione – in particolare l’indicazione che una persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna

– sono menzionati nell’allegato 2 dell’ordinanza.

Inoltre, la legge prevede che NAP incaricato di trasmettere i dati è la SEM (art. 109l cpv. 7 nLStrI).

Il trasferimento dei dati dell’Eurodac si basa sull’articolo 27 del regolamento Eurodac.

L’Eurodac garantisce, su richiesta di uno Stato membro, che il confronto mediante impronte digitali copra i dati biometrici trasmessi in precedenza da tale Stato membro, oltre ai dati biometrici provenienti da altri Stati membri (articolo 27 paragrafo 3).

L’Eurodac trasmette automaticamente il risultato positivo o negativo del confronto allo Stato membro di origine, secondo le procedure descritte all’articolo 38 paragrafo 4 del regolamento. In caso di risultato positivo, trasmette, per tutte le serie di dati

corrispondenti al risultato positivo, i dati di cui agli articoli 17 paragrafi 1 e 2, 19

paragrafo 1, 21 paragrafo 1, 22 paragrafi 2 e 3, 23 paragrafi 2 e 3, 24 paragrafi 2 e 3

8 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

9 Il Corpo delle guardie di confine è stato formalmente sostituito dall’UDSC. Le basi giuridiche attualmente previste fanno ancora riferimento al Corpo delle guardie di confine fino all’entrata in vigore della revisione completa della legge sulle dogane. Tuttavia, il presente avamprogetto menziona già l’UDSC in previsione dell’entrata in vigore della legge summenzionata.