Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine
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4. Commenti alla nuova ordinanza Eurodac
Sezione 1 Oggetto e definizioni
L’oggetto dell’ordinanza e le definizioni di alcuni concetti sono stabiliti nella sezione 1, che definisce così il quadro e il contenuto essenziale dell’avamprogetto.
Art. 1 Oggetto
Il contenuto normativo della nuova ordinanza è precisato nell’introduzione. Il testo stabilisce in particolare il catalogo dei dati registrati nell’Eurodac e i dati trasmessi ai servizi autorizzati del settore degli stranieri e dell’asilo (lett. a). Contiene inoltre norme riguardanti i diritti delle persone interessate, la protezione dei dati, la sicurezza dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati (lett. d).
Art. 2 Definizioni
Sono definite alcune nozioni pertinenti in ambito Eurodac, in particolare quella di Stato Dublino. Secondo l’ordinanza, uno Stato è considerato uno Stato Dublino se è vincolato da uno degli accordi di associazione a Dublino (cpv. 1 lett. a). Gli accordi in questione sono menzionati nell’allegato 1 (cpv. 2).
Alcuni concetti contenuti nel regolamento Eurodac sono ripresi in questa sede sulla base del diritto nazionale. Il concetto di «violento» si riferisce ai reati del Codice penale (CP). La «minaccia per la sicurezza interna» fa riferimento all’ordinanza N-SIS.
Inoltre, è una «persona in condizione di soggiorno irregolare» ogni cittadino di un Paese terzo che non soddisfa le condizioni d’ingresso o di soggiorno in Svizzera, che non è in possesso di alcun documento che gli consenta di proseguire il viaggio verso il proprio Paese d’origine in breve tempo e che non presenta una domanda d’asilo. Tuttavia, ogni persona che attraversa illegalmente una frontiera Schengen deve essere registrata nella banca dati Eurodac, anche se è documentata o se ottiene ulteriori documenti di viaggio o d’identità.
La definizione di reati terroristici o altri reati gravi si trova nella legge, precisamente nell’articolo 109lquatercapoverso 5, che cita i reati di cui agli articoli 258–260sexiese 275 CP (RS 311.0), nonché nell’articolo 74 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (RS 121), in relazione ai reati terroristici e ai reati elencati nell’allegato 1 della legge federale del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (RS 362.2), per quanto riguarda altri reati gravi. Nel presente avamprogetto non è quindi previsto di ridefinire tali concetti.
Art. 3 Catalogo dei dati
Il catalogo dei dati Eurodac è definito nell’allegato 2 dell’ordinanza.