Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine

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eccezionali di urgenza in determinate condizioni (p. es. investigazione urgente, conservazione delle prove, caso penale che comporta una detenzione). La COA fedpol può trattare una domanda orale solo in casi di estrema urgenza, in cui non è tollerato alcun ritardo. Lo stato di emergenza deve essere dimostrato nella domanda orale. Il modulo di domanda deve pervenire alla COA fedpol immediatamente dopo la domanda orale. La COA fedpol verifica se tutte le condizioni sono state soddisfatte e se si tratta effettivamente di un caso eccezionale. L’ulteriore esame deve aver luogo entro un lasso di tempo ragionevole dal trattamento della domanda. Fedpol stabilisce la procedura concreta in un regolamento sul trattamento dei dati. Tutti i dati di cui all’allegato 2 sono accessibili alla COA fedpol.

Art. 13 Condizioni per chiedere il confronto dei dati

Le condizioni per chiedere il confronto dei dati tengono conto dell’interoperabilità dei sistemi d’informazione europei e dell’esistenza del CIR. Tutte le condizioni derivano dall’articolo 32 del nuovo regolamento Eurodac.

La COA fedpol deve verificare diversi aspetti per determinare se sia possibile procedere al confronto dei dati. Tali condizioni sono identiche a quelle previste nell’ambito del sistema centrale di informazione sui visti o del sistema di ingressi e uscite EES.

La presente disposizione disciplina inoltre i casi in cui è necessaria una consultazione preliminare delle banche dati di polizia di tutti gli Stati Schengen e dell’AFIS svizzero. Prevede anche i casi in cui l’autorità può rinunciare a tale consultazione.

Art. 14 Consultazione e trasmissione di dati

Le norme previste in questo nuovo articolo si basano sull’articolo 33 del regolamento Eurodac. In caso di confronto dei dati effettuati su iniziativa della COA fedpol, quest’ultima riceverà un risultato positivo e potrà trasmettere all’autorità richiedente tutti i dati disponibili. Questo trasferimento di dati si basa su diversi articoli del regolamento Eurodac. L’articolo 33 paragrafo 2 stabilisce chiaramente che, nell’ambito della consultazione preliminare del CIR, l’autorità designata può accedere ai dati dell’Eurodac a fini di consultazione. L’articolo 32 paragrafo 5 del regolamento prevede inoltre che se, con una verifica a posteriori, si accerta che l’accesso ai dati dell’Eurodac non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni comunicate dall’Eurodac e ne informano l’autorità di verifica.

L’articolo 35 del regolamento UE tratta inoltre della comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica, i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol. L’articolo 39 del regolamento UE riguarda la trasmissione dei dati dagli Stati all’Eurodac e viceversa, mentre l’articolo 47 paragrafo 3 indica chiaramente che i dati Eurodac ottenuti sulla base del regolamento Eurodac a fini di contrasto sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti. La COA fedpol è l’unità che riceve le domande e procede formalmente alla richiesta di confronto attraverso il NAP all’interno della SEM. Il NAP trasmette i risultati delle ricerche alla COA fedpol dopo la verifica da parte degli esperti di fedpol qualora tale verifica si riveli necessaria. La COA fedpol è autorizzata a trasmettere all’autorità richiedente tutti i dati disponibili e utili nell’ambito della lotta contro i reati di terrorismo o altri reati gravi.