Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine

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3.2 Normativa proposta

L’ordinanza Eurodac nazionale si basa in parte su disposizioni concernenti competenze delegate al Consiglio federale approvate dal Parlamento. Due norme di delega prevedono in particolare che il Consiglio federale disciplini i seguenti punti (art. 109lternLStrI e art. 102cbisnLAsi):

- per ciascuna delle autorità federali di cui all’articolo 109l capoverso 10 la designazione delle unità cui incombono i compiti menzionati in tale disposizione;

- la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 109lquatercapoverso 1;

- la definizione dei dati Eurodac ai quali le autorità hanno accesso;

- le modalità relative alla sicurezza dei dati;

- la collaborazione con i Cantoni;

- la responsabilità per il trattamento dei dati.

L’elaborazione dell’ordinanza Eurodac comporta l’abrogazione di alcune disposizioni dell’OASA e dell’OAsi 3 previste nella fase 1. Le altre ordinanze menzionate al punto 1.5 non sono più modificate ed entreranno in vigore il 12 giugno 2026.

Varie disposizioni del regolamento Eurodac devono essere trasposte nel diritto nazionale. Si tratta in particolare delle disposizioni riguardanti la protezione dei dati e la comunicazione dei dati a Stati terzi nonché gli esperti in impronte digitali e immagini del volto.

Inoltre, l’ordinanza svizzera riprende le procedure e le condizioni di accesso ai dati Eurodac da parte delle autorità federali e cantonali a fini di sicurezza. Si prevede che questi accessi saranno operativi a partire da gennaio 2027. La presente ordinanza integra quindi questi nuovi elementi e tiene conto anche dell’interoperabilità dei sistemi dell’UE. Queste novità sono state sostanzialmente riprese e formulate nelle basi legali formali della LStrI e della LAsi.

L’avamprogetto dell’ordinanza Eurodac riunisce tutti gli aspetti tecnici, di comunicazione e di protezione dei dati al fine di garantire una lettura uniforme di tutto ciò che riguarda il sistema, sia nel settore degli stranieri che in quello dell’asilo.

Esso non modifica invece né le norme concernenti le persone di fiducia e l’età per l’inserimento dei dati, né le disposizioni relative al termine «immagine del volto».

3.3 Attuazione

3.3.1 Dati da trasmettere alle autorità che hanno effettuato l’interrogazione

Scopo del presente avamprogetto è definire quali dati sono trasmessi alle autorità che hanno avviato il confronto e quali sono trasmessi o resi disponibili in sola lettura alle autorità competenti per i visti o le autorizzazioni di viaggio.

Per le autorità del settore degli stranieri