Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine

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e 26 paragrafo 2, unitamente al contrassegno di cui all’articolo 31 paragrafi 1 e 4. In caso di risultato negativo, non viene trasmesso alcun dato (art. 27 par. 4).

L’Eurodac procede allo stesso modo in caso di confronto mediante un’immagine del volto (art. 28 par. 4 del regolamento).

Art. 6 Trasmissione dei dati nel quadro della registrazione in virtù della LAsi

I dati biometrici delle persone del settore dell’asilo registrati nell’Eurodac dalla SEM, dal Corpo delle guardie di confine, dalla polizia aeroportuale e dalle rappresentanze svizzere all’estero sono confrontati automaticamente con i dati già registrati

nell’Eurodac (art. 102atercpv. 5 nLAsi). Se il confronto dà esito positivo, i servizi che trasmettono le informazioni ricevono dal punto di accesso nazionale tutte le serie di dati relative al risultato in questione. I dati così messi a disposizione sono menzionati nell’allegato 2 dell’ordinanza. Lo scopo principale della trasmissione di questi dati è determinare se un altro Stato Dublino sia competente per lo svolgimento della

procedura d’asilo della persona interessata e se quest’ultima possa essere trasferita in tale Stato.

In particolare, le autorità competenti possono ottenere un’immagine del volto di un richiedente l’asilo scattata in un determinato momento (p. es. in occasione della prima registrazione dei suoi dati in Europa) che possono confrontare con i mezzi di prova più attuali forniti dal richiedente l’asilo (p. es. una fotografia). Inoltre, la fotocopia a colori di un documento d’identità o di viaggio del richiedente l’asilo è indispensabile affinché il suo Stato di provenienza lo riconosca come proprio cittadino e gli rilasci un lasciapassare che consenta il suo ritorno nel caso di respingimento della domanda.

Le unità Dublino della SEM vorrebbero inoltre ottenere i dati biometrici, poiché talvolta sono richiesti dagli altri Stati Dublino.

Art. 7 Accesso da parte dell’unità nazionale ETIAS ai dati dell’Eurodac

I dati dell’Eurodac ai quali può accedere l’unità nazionale ETIAS figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza, in cui sono riportati i dati pertinenti di tutte le categorie disponibili per la Svizzera. Gli obiettivi principali dell’unità nazionale ETIAS sono garantire l’identificazione della persona e individuare eventuali impedimenti o, al contrario, obblighi relativi all’entrata nello spazio Schengen. Le informazioni riguardanti unicamente le procedure interne allo spazio Dublino non sono rilevanti e pertanto non sono trasmesse direttamente all’unità nazionale ETIAS. Per contro, sono importanti le informazioni sull’identità e sull’uscita dallo spazio Schengen.

La procedura indicata riprende i principi dell’articolo 9 del regolamento Eurodac. L’accesso ai dati nel quadro della procedura di autorizzazione ETIAS è possibile se, a seguito di un’interrogazione mediante i dati di cui all’articolo 7 capoverso 1, nell’Eurodac appare una corrispondenza. In tal caso i dati di cui all’allegato 2 della presente ordinanza saranno accessibili in sola lettura per l’unità nazionale ETIAS secondo l’articolo 7 capoversi 2 e 3.

Art. 8 Accesso da parte delle autorità competenti in materia di visti ai dati dell’Eurodac

Le autorità possono accedere all’Eurodac ai fini della verifica manuale dei risultati positivi emersi dalle ricerche automatizzate effettuate dal sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) conformemente agli articoli 9bise 9quaterdel regolamento