Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine
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(CE) n. 767/200810 e ai fini dell’esame e della decisione in merito alle domande di visto conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/200911. L’articolo 8 capoverso 1 sancisce tale principio riprendendo l’articolo 10 del regolamento Eurodac. Il capoverso 2 stabilisce le unità autorizzate ad accedere ai dati e rinvia all’allegato 2.
I dati dell’Eurodac ai quali possono accedere le autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza; sono qui riportati i dati pertinenti di tutte le categorie disponibili per la Svizzera. La procedura di rilascio del visto tiene conto del rischio migratorio e dell’esistenza di una protezione. I dati disponibili devono consentire in primo luogo di decidere in merito all’identità del richiedente e successivamente di pronunciarsi sulla domanda di visto. Le informazioni utili sono inoltre analoghe a quelle richieste nell’ambito di una procedura di autorizzazione ai viaggi ETIAS.
Sezione 4 Esperti in dattiloscopia e in immagini del volto e conferma delle corrispondenze
Le disposizioni relative al ruolo degli esperti in materia di impronte digitali in relazione ai nuovi meccanismi di confronto automatico nell’Eurodac sono modificate. Analogamente, è ora necessario prevedere disposizioni per gli esperti di immagini del volto. Gli esperti in immagini del volto, che fanno parimenti capo al servizio biometrico di fedpol, eseguiranno questa attività non appena il sistema AFIS svizzero includerà le immagini del volto.
Art. 9 Esperti in dattiloscopia e in immagini del volto
D’ora in poi, le norme applicabili agli esperti in dattiloscopia e quelle applicabili agli esperti in immagini del volto saranno riunite in un’unica disposizione, sia per il settore degli stranieri che per quello dell’asilo.
Inoltre, la verifica delle impronte digitali può essere effettuata solo se necessario (art. 109lquinquiescpv. 1 e 2 nLStrI e art. 102aquinquiescpv. 1 e 2 LAsi). L’algoritmo AFIS utilizzato è sufficientemente efficace per funzionare in modo semiautomatico. Vengono così definite due soglie: soltanto la corrispondenza che non è stata chiaramente accettata o rifiutata viene verificata da un esperto (cfr. in merito le spiegazioni al punto 3.3.3). L’esame da parte di un esperto in dattiloscopia è effettuato solo in caso di dubbi sull’attendibilità dei risultati. Per contro, i risultati basati sull’immagine del volto devono essere verificati ogni volta.
Il capoverso 1, che corrisponde al capoverso 1 dell’articolo 87a P-OASA e degli articoli 11 e 11a P-OAsi 3 (fase 1), disciplina le competenze in materia di esame dei risultati biometrici e designa i servizi d’identificazione biometrica di fedpol come l’autorità competente in materia.
Non è più necessario il rimando all’OAsi 3 per quanto riguarda le disposizioni procedurali contenute finora nel capoverso 2 (fase 1), essendo ora integrate nella presente ordinanza. Il contenuto del capoverso 2 corrisponde sostanzialmente a quello dell’articolo 87a capoverso 3, P-OASA (fase 1). All’elenco dei servizi a cui l’esperto
10 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.
11 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415, GU L 2024/1415, 22.05.2024.