Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine

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Si prevede di fornire alle autorità competenti in materia di stranieri i dati personali richiesti già registrati, ad eccezione delle impronte digitali. In questo modo, l’autorità disporrà di un’immagine del volto e del percorso della persona in funzione delle diverse categorie registrate (domanda di asilo, partecipazione a una procedura di determinazione di un gruppo di rifugiati, persona soccorsa in mare, straniero soggiornante illegalmente o che ha attraversato la frontiera irregolarmente).

Attualmente non sono disponibili informazioni sulla protezione temporanea o sulla ricollocazione. La partecipazione della Svizzera a queste categorie di dati implica la negoziazione di un trattato aggiuntivo con l’UE.

Per le autorità competenti in materia di asilo

Lo stesso principio vale per le autorità competenti in materia di asilo, compresa la SEM, che costituisce anche il punto di accesso centrale per l’attuazione Dublino e Eurodac. Tuttavia, a seconda delle unità interessate all’interno della SEM, che si occupano delle procedure Dublino o della procedura d’asilo, talvolta sono rilevanti informazioni diverse.

In questo modo, i dati utili saranno trasmessi alle unità interessate sapendo che le unità Dublino sono le prime a ricevere le informazioni richieste, successivamente inserite nel fascicolo elettronico della persona che rimane in Svizzera per la procedura d’asilo.

3.3.2 Dati per le autorità competenti in materia di soggiorno di breve durata

Le autorità che esaminano le domande di entrata nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata, nel quadro delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS o dei visti, avranno accesso ai nuovi dati nel sistema Eurodac per decidere in merito alle domande e, in particolare, potranno venire a conoscenza di una precedente registrazione nell’Eurodac segnalata attraverso l’interoperabilità dei sistemi UE.

È consentita la lettura dei dati utili e necessari per evadere le richieste e stabilire l’identità delle persone interessate. I dati pertinenti sono compilati nell’ambito della presente ordinanza.

3.3.3 Impronte digitali e verifica delle corrispondenze

Gli esperti in dattilografia oggi in funzione continueranno a essere operativi. È ora previsto che la verifica delle impronte avrà luogo solo se necessario. Attualmente, tutti i risultati vengono verificati in virtù dell’obbligo legale dell’UE. Questo approccio non corrisponde allo stato attuale della tecnica. L’algoritmo AFIS utilizzato è sufficientemente efficiente da consentire un funzionamento semiautomatico. Si tratta di elaborare statistiche sulla base delle interrogazioni precedenti. Queste statistiche forniscono informazioni sulla distribuzione dei risultati, ovvero un valore di verosimiglianza del sistema per un confronto in combinazione con le conclusioni degli esperti. Questo approccio consente di definire due soglie:

1. la soglia inferiore consente di fissare un valore che stabilisce che un risultato inferiore a tale valore corrisponde a un NoMatch, trasmesso direttamente al cliente in modo automatizzato, tenendo conto di un rischio minimo di falso negativo;

2. la soglia superiore consente di fissare un valore che stabilisce che un risultato superiore a tale valore corrisponde a un Match, trasmesso direttamente al cliente in modo automatizzato, tenendo conto di un rischio quasi nullo di falsi positivi.