Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine

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Art. 87d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e sicurezza dei dati

(abrogato)

La vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e la sicurezza dei dati sono ora

disciplinati dall’articolo 18 dell’avamprogetto. Di conseguenza, l’articolo 87d potrà essere abrogato.

Art. 87e Comunicazione di dati Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun

accordo di associazione alla normativa di Schengen (abrogato)

Questo articolo non è ancora in vigore. La sua regolamentazione, prevista nel quadro della prima fase del recepimento del Patto sulla migrazione, riguarda la comunicazione di dati dell’Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen (art. 87e P-OASA). Il suo contenuto è ripreso nel presente progetto preliminare (cfr. commento all’art. 17). L’articolo 87e potrà quindi essere abrogato.

Ordinanza 3 sull’asilo concernente il trattamento dei dati personali (fase 1)

Art. 1a cpv. 2

Nell’ambito della fase 1, l’articolo 1a del Patto sulla migrazione è stato integrato con un nuovo capoverso 2, secondo cui la SEM partecipa a livello svizzero alla gestione dell’Eurodac, nel quadro dei compiti che le incombono nel settore degli stranieri e dell’asilo. È opportuno precisare tale normativa con un rimando al nuovo regolamento Eurodac europeo.

Art. 1l (abrogato)

La norma di cui all’articolo 1l P-OAsi 3 concernente la conservazione dei dati nell’Eurodac nel settore dell’asilo, già prevista nella fase 1, sarà ripresa nella presente ordinanza (cfr. commento all’art. 19 dell’avamprogetto). Di conseguenza, l’articolo 1l potrà essere abrogato.

Art. 6d (abrogato)

La norma contenuta nell’articolo 6d P-OAsi 3 concernente la trasmissione di dati Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione a Schengen – prevista nel quadro della fase 1 – sarà ripresa nella presente ordinanza (cfr. commento all’art. 18 dell’avamprogetto). L’articolo 6d potrà quindi essere abrogato.

Art. 11–11d (abrogati)

Le norme di cui agli articoli 11–11d P-OAsi 3 concernenti gli esperti in dattiloscopia e in immagini del volto, i diritti delle persone interessate riguardo ai loro dati e la vigilanza sul trattamento dei dati nell’Eurodac – previste nella fase 1 – saranno riprese senza modifiche nella presente ordinanza (cfr. commento agli articoli 9, 10 e 15–17 dell’avamprogetto). Le disposizioni in questione potranno pertanto essere abrogate.