Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine
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trasmette il risultato della verifica sono state aggiunte le autorità cantonali di migrazione: otterranno anch’esse questo risultato sempreché abbiano registrato dei dati che hanno attivato il confronto automatico nell’Eurodac.
Art. 10 Procedura in caso di corrispondenza fondata sulle impronte digitali e le immagini del volto
Queste procedure sono già in vigore per i casi di corrispondenza basata sulle impronte digitali. Il presente articolo raggruppa le versioni degli articoli 11 (norme relative alle impronte digitali) e 11a (norme relative all’immagine del volto) P-OAsi 3 della fase 1. Si ricorda che le modifiche delle ordinanze della fase 1 non sono ancora state approvate dal Consiglio federale e dovrebbero entrare in vigore il 12 giugno 2026.
Poiché la procedura da seguire in caso di corrispondenza è identica sia per le impronte digitali che per l’immagine del volto, nel quadro del presente avamprogetto è stata prevista una disposizione unica.
Secondo il capoverso 1, che riunisce le disposizioni figuranti sinora nei capoversi 2 degli articoli 11 e 11a P-OAsi 3 (fase 1), la SEM rende i dati accessibili agli esperti nei casi previsti ai fini della verifica. L’esperto in dattiloscopia o in immagini del volto procede alla verifica il prima possibile.
Il capoverso 2 riunisce il contenuto dei capoversi 3 degli articoli 11 e 11a P-OAsi 3 (fase 1) che disciplinano in modo identico la procedura quando le impronte digitali e l’immagine del volto non coincidono.
Nel capoverso 3 è riunito il contenuto dei capoversi 4 degli articoli 11 e 11a P-OAsi 3 della fase 1, ossia è recepita la nuova architettura del sistema Eurodac di cui all’articolo 3 paragrafo 6 del nuovo regolamento Eurodac, secondo cui la SEM, in qualità di NAP, informa l’agenzia eu-LISA di una corrispondenza attestata delle impronte digitali (risultato positivo). Ciò consente all’agenzia di collegare in una sequenza tutte le serie di dati registrate nell’Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di uno Stato terzo o apolide.
Nel capoverso 4 è riunito il contenuto dei capoversi 5 degli articoli 11 e 11a P-OAsi 3 della fase 1. Il capoverso 4 lettera a prevede ora che la verifica delle impronte digitali debba essere effettuata non solo dopo il contrassegno dei dati nell’Eurodac risultante dalla concessione della protezione internazionale, ma anche dopo il rilascio di un titolo di soggiorno.
Infine, l’articolo 5 riprende senza modifiche il tenore dell’articolo 11a capoverso 6 P-OAsi 3 (fase 1) e specifica che il controllo dell’immagine del volto è possibile anche se per il confronto sono state utilizzate sia le impronte digitali che l’immagine del volto.
Sezione 5 Accesso da parte delle autorità di contrasto ai dati dell’Eurodac tramite il punto di accesso centrale
Oltre a quanto previsto dal regolamento VIS, anche le autorità di sicurezza degli Stati membri ed Europol devono avere accesso ai dati Eurodac relativi ai reati gravi al fine di svolgere con maggiore efficacia i compiti di mantenimento della sicurezza interna e di lotta al terrorismo, sulla base del nuovo regolamento Eurodac.