Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine
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integrato nella LPD. A titolo di esempio, la LPD prevale per la Svizzera ed è applicata nell’ambito del sistema Eurodac.
3. Presentazione dell’avamprogetto
3.1 Il nuovo contenuto del regolamento Eurodac e le sue implicazioni
Il regolamento Eurodac abroga il regolamento Eurodac in vigore e lo completa sotto diversi aspetti. Il nuovo sistema Eurodac è uno strumento utile per diverse procedure, in particolare per determinare lo Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d’asilo e ora anche per la procedura di reinsediamento (gruppo di rifugiati) prevista dal regolamento sul reinsediamento. Sarà altrettanto utile per le procedure previste dal diritto degli stranieri per le persone in situazione di soggiorno irregolare nello spazio di Dublino. Il nuovo regolamento modifica anche i regolamenti (UE) 2018/12406 e (UE) 2019/8187. Le modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 prevedono che il sistema di autorizzazione ai viaggi ETIAS confronti automaticamente i propri dati con quelli dell’Eurodac. In caso di corrispondenze constatate, l’unità nazionale ETIAS avrà inoltre accesso in sola lettura a Eurodac. Di seguito i punti salienti della nuova versione del regolamento:
– nuovi obiettivi del sistema Eurodac: l’obiettivo principale di Eurodac resta l’attuazione delle procedure di Dublino, ossia del nuovo regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, come previsto dall’articolo 27 paragrafo 5 del regolamento. Eurodac contribuisce inoltre a semplificare e ad accelerare la procedura Dublino riproducendo ciascuna delle sue fasi al proprio interno. Inoltre, il sistema Eurodac mira a rafforzare il controllo dell’immigrazione irregolare nell’UE, in quanto i dati delle persone che entrano irregolarmente non sono solo registrati in Eurodac, ma anche confrontati automaticamente con i dati esistenti. Occorre inoltre controllare e prevenire la migrazione secondaria all’interno dell’UE confrontando i dati biometrici delle persone il cui soggiorno è irregolare con i dati esistenti e registrandoli nuovamente in Eurodac. Tali obiettivi integrano quelli del nuovo regolamento sugli accertamenti. Inoltre, esiste tutt’ora un obiettivo di sicurezza: è garantito l’accesso ai dati Eurodac per le autorità di perseguimento penale nell’ambito della lotta contro la criminalità grave e il terrorismo e l’utilizzo dei dati Eurodac a tale scopo;
– nuove categorie di persone: attualmente i richiedenti la protezione internazionale e le persone entrate illegalmente nello spazio Schengen sono sottoposte al rilevamento delle impronte digitali. In futuro saranno rilevati e registrati nel sistema centrale anche i dati personali, compresi quelli biometrici, delle persone in soggiorno irregolare, delle persone oggetto di una procedura di ammissione in un gruppo di rifugiati e delle persone che hanno ottenuto la protezione temporanea. Lo stesso vale per le persone accolte dopo un’operazione di soccorso in mare. La registrazione di una persona come richiedente protezione internazionale non dispensa tuttavia gli Stati Dublino dall’obbligo di registrarla in primis, se del caso, come persona appartenente a un’altra categoria (soccorso in mare o soggiorno illegale);
6 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.
7 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816; GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.