Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine
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Per quanto riguarda la redazione delle ordinanze esecutive occorre sottolineare in particolare i seguenti aspetti:
- il sistema Eurodac contiene, oltre alle impronte digitali e alle immagini del volto, numerosi nuovi dati alfanumerici (cfr. art. 1l P-OAsi 3, fase 1);
- tale sistema contiene inoltre numerose informazioni sulla persona, sullo stato delle procedure in corso nei settori degli stranieri e dell’asilo, sull’ottenimento della protezione o di un titolo di soggiorno;
- d’ora in poi i dati delle persone sono registrati a partire dai 6 anni anziché dai 14 anni. S’intende così in particolare rafforzare la protezione dei minori;
- oltre alle persone rientranti nelle categorie attuali, sono ora registrate nell’Eurodac le persone che soggiornano in modo irregolare sul territorio Dublino, le persone soccorse durante un’operazione in mare, le persone che partecipano a una procedura di ammissione in un gruppo di rifugiati o ammesse in un tale gruppo e i beneficiari di protezione temporanea o equivalente;
- i dati personali, quelli relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici sono trasmessi al CIR al fine di garantire l’interoperabilità del sistema con i sistemi EES, VIS, SIS ed ETIAS;
- le autorità competenti in materia di procedure di visto per soggiorni di breve durata (soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni) e di autorizzazione ai viaggi ETIAS hanno ora la possibilità di ricevere i dati dell’Eurodac relativi all’ingresso nello spazio Schengen;
- le statistiche prodotte da eu-LISA consentiranno una migliore analisi dei flussi migratori, poiché indicano i movimenti secondari delle persone entrate nello spazio Dublino;
- i minorenni non accompagnati dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia nel quadro della registrazione dei dati Eurodac che li riguardano, indipendentemente dal fatto che tale registrazione avvenga al di fuori o nell’ambito della procedura di accertamento (cfr. art. 88a P-OASA, fase 1);
- in futuro sarà possibile comunicare i dati Eurodac a Stati terzi nel quadro del rimpatrio di cittadini soggiornanti illegalmente obbligati a lasciare lo spazio Schengen (cfr. art. 6d P-OAsi 3 e art. 87e P-OASA fase 1);
- la comunicazione dei dati Eurodac alle autorità autorizzate nel quadro di procedimenti penali, di indagine e di prevenzione di atti terroristici o di altri reati gravi è prevista ed è valida per tutta la Svizzera, in particolare a seguito della ratifica dell’accordo di Prüm e dell’approvazione da parte del Parlamento del decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (FF 2021 2332). Questi accessi specifici ai dati Eurodac saranno implementati solo nel 2027.