Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine

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Tra queste due soglie, nonostante l’efficacia degli algoritmi, i risultati forniti dal sistema non sono incontestabili. In questo caso è necessario l’intervento di un esperto in dattiloscopia. Poiché i risultati dipendono da vari fattori (qualità delle immagini biometriche, dimensioni della banca dati) e dall’algoritmo, la fissazione delle soglie richiede statistiche significative e un adeguamento costante. Inoltre, a termine, avrà luogo anche un confronto delle immagini del volto, nella misura in cui la tecnologia lo consentirà. Secondo il regolamento europeo, i risultati positivi ottenuti nell’Eurodac sulla base delle immagini del volto dovranno essere verificati in tutti i casi, se soltanto questi dati biometrici hanno dato luogo a un confronto automatico.

3.3.4 Procedure di accesso ai dati per le autorità competenti in materia penale e di polizia

Le autorità cantonali e federali di polizia competenti in materia di procedimenti penali e investigazione potranno accedere probabilmente dal 2027 anche ai dati dell’Eurodac per rintracciare persone ricercate o sospettate. Le disposizioni di legge sono state approvate nel quadro del decreto federale Eurodac e occorre ora prevedere le disposizioni adeguate nella presente ordinanza. L’acquisizione dei dati da parte delle autorità designate comporta, nell’ambito del presente avamprogetto, l’interrogazione iniziale dell’archivio comune di dati di identità CIR, ossia la messa in funzione degli elementi dell’interoperabilità. La messa in funzione è prevista per giugno 2026. L’interrogazione del CIR si fonda sull’articolo 22 dei regolamenti IOP.

Se, in risposta a una richiesta, il CIR indica che l’Eurodac contiene dati relativi alla persona in questione, il CIR fornisce alle autorità designate e a Europol una risposta sotto forma di riferimento, secondo modalità che non compromettono la sicurezza dei dati. La risposta secondo cui i dati relativi a tale persona figurano nell’Eurodac è utilizzata solo ai fini della presentazione di una richiesta di accesso completo ai dati.

3.3.5 Trattamento dei dati tra giugno 2026 e dicembre 2026

L’UE prevede di mettere in esercizio una prima versione del nuovo sistema Eurodac nel giugno 2026. Essa consentirà a tutti gli Stati membri di accedere al nuovo sistema centrale Eurodac (CS Eurodac) attraverso un’interfaccia quale Eurodac WUI (Eurodac Web User Interface). Sarà quindi possibile effettuare alcune richieste attraverso il portale di ricerca europeo (ESP). L’ESP è un elemento dell’interoperabilità dei sistemi d’informazione e costituisce un’interfaccia che permette di consultare diverse banche dati.

Con l’interfaccia Eurodac WUI, l’UE mette a disposizione di tutti gli Stati membri un nuovo servizio web che consente di interagire con Eurodac. Questo strumento permette, per esempio, di effettuare direttamente ricerche e registrazioni di categoria 1, ma non di stabilire collegamenti con i sistemi nazionali: in questo modo si esclude qualsiasi trasferimento automatizzato di dati.

La Svizzera dispone già di un’interfaccia S2S che le consente di accedere all’attuale sistema Eurodac tramite una componente nazionale per l’invio e la ricezione dei dati. Si tratta di NAP Eurodac, collegato a diversi sistemi e banche dati nazionali (in particolare PUNT e SIMIC), che consente quindi il trasferimento automatico di dati tra questi sistemi ed Eurodac. Per esempio, grazie all’interfaccia S2S è possibile inviare direttamente a diversi sistemi nazionali ed europei (CS Eurodac, CS VIS) una serie di dati che è stata inserita una sola volta.