Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine
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– interoperabilità: il sistema d’informazione Eurodac deve diventare parte integrante dell’interoperabilità e della sua architettura informatica e quindi essere utile anche in altre procedure. Ciò significa che, al momento della registrazione dei dati o dell’aggiornamento di un file Eurodac contenente determinati dati minimi, viene effettuata una ricerca in base ai dati biometrici, ai dati d’identità e ai dati dei documenti di viaggio nei vari sistemi europei (EES, VIS, ETIAS, il sistema d’informazione Schengen [SIS] e, per gli Stati europei, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari [ECRIS-TCN]). Inoltre, i dati del rilevatore di identità multiple (MID) e dell’archivio comune di dati d’identità (CIR) saranno a disposizione anche delle autorità competenti e responsabili della registrazione dei dati in Eurodac. Va precisato che, per il momento, l’ETIAS non è ancora implementato e che la Svizzera non partecipa ancora a ECRIS;
– mantenimento del principio della preminenza della garanzia della protezione delle persone: se una corrispondenza di dati biometrici indica che è stata presentata una domanda d’asilo nell’UE, lo Stato membro che ha effettuato la ricerca garantisce l’applicazione sistematica della procedura Dublino. L’obiettivo principale del confronto Eurodac è assicurare che nessuna persona richiedente la protezione internazionale sia rinviata nel suo Paese d’origine o in un Paese terzo in violazione del principio di non respingimento e senza che la sua domanda d’asilo sia stata esaminata dallo Stato Dublino competente;
– registrazione delle immagini del volto e norme specifiche per i minori: oltre alle impronte digitali, sarà rilevata anche l’immagine del volto delle persone registrate in Eurodac e ciò a partire dall’età di 6 anziché 14 anni. Sono previste norme particolari per la rappresentanza dei minori e per la formazione del personale addetto al rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto. In un futuro prossimo, non appena la tecnologia lo consentirà, sarà possibile effettuare il confronto delle immagini del volto.
– ai fini della prevenzione, dell’individuazione o dell’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi, le autorità designate possono richiedere alla centrale operativa e di allarme di fedpol (CEA) dati sulla base di un confronto tra immagini del volto e dati alfanumerici, qualora non sia possibile utilizzare le impronte digitali. Non è più necessaria un’interrogazione preliminare del VIS;
– trasferimento di dati: il nuovo regolamento Eurodac prevede nuove norme sul trasferimento di dati a Paesi terzi, enti privati o organizzazioni internazionali (art. 49 e 50). La comunicazione di dati nell’ambito dell’identificazione di una persona ai fini del rimpatrio è ora consentita, in quanto rientra nel nuovo obiettivo del regolamento;
– collegamenti tra i fascicoli e le statistiche: i vari fascicoli relativi alle persone saranno collegati tra loro. Le statistiche saranno così più chiare e incentrate sulle persone. Verranno inoltre registrate nel sistema anche le domande di protezione respinte. La cancellazione di un fascicolo di dati in Eurodac comporta la cancellazione di tutti i fascicoli a esso connessi;
– architettura e gestione operativa del sistema centrale: sono state apportate modifiche all’infrastruttura di comunicazione, affinché il sistema centrale possa utilizzare la rete EuroDomain, consentendo così notevoli economie di scala. Anche la gestione operativa della rete «DubliNet», in quanto infrastruttura di comunicazione separata prevista dal regolamento di Dublino, è stata integrata nell’architettura del sistema così da garantire il trasferimento della sua gestione finanziaria e operativa all’eu-LISA.