Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/102: Nuova Ordinanza Eurodac a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 6 Diritti delle persone interessate, protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 15 Diritto d’accesso ai dati che riguardano l’interessato

Il diritto di accesso è disciplinato dal diritto nazionale. I requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati sono stati presi in considerazione in occasione della revisione totale della LPD, adottata dal Parlamento il 25 settembre 2020. Conformemente all’articolo 25 LPD, chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. Il diritto di accesso consente quindi di mantenere il controllo sui propri dati personali. In questi casi è opportuno rivolgersi alla SEM.

Art. 16 Diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati che riguardano l’interessato

Poiché la banca dati Eurodac è disciplinata dal diritto dell’UE, si rinvia alla procedura di cui all’articolo 43 del nuovo regolamento Eurodac. Poiché la LPD riveduta è compatibile con il regolamento (UE) 2016/679, il relativo rimando potrà essere preso in considerazione dalla Svizzera. La SEM resta responsabile del trattamento delle richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

Art. 17 Vigilanza sul trattamento dei dati dell’Eurodac

Il nuovo articolo 17 riprende il tenore dell’attuale articolo 11c OAsi 3 e dell’articolo 11d P-OAsi 3 (della fase 1). I rimandi di cui al capoverso 2 sono aggiornati sulla base del nuovo regolamento Eurodac. Occorre menzionare anche l’articolo 50 paragrafo 4 del regolamento Eurodac, secondo cui l’autorità di controllo verifica le comunicazioni di dati a Stati terzi. Il regolamento in questione prevede esplicitamente che l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679, anche per quanto riguarda il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, in particolare i trasferimenti sulla base dell’articolo 49 paragrafo 1 lettera d) di tale regolamento, la loro proporzionalità e necessità sono verificati dall’autorità di controllo indipendente istituita conformemente al capo VI del regolamento (UE) 2016/679. In Svizzera questa autorità è l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Sezione 7 Comunicazione dei dati dell’Eurodac e conservazione dei dati relativi al settore dell’asilo

Art. 18 Comunicazione dei dati dell’Eurodac a Stati terzi od organizzazioni internazionali

Secondo il capoverso 1, i dati personali registrati nell’Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche (cfr. art. 109lbiscpv 1 nLStrI, art. 49 par. 1 regolamento Eurodac e art. 102c cpv. 5 nLAsi). Secondo il capoverso 2, i dati personali dell’Eurodac possono essere comunicati a uno Stato non-Dublino per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del ritorno, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento Eurodac e lo Stato che ha registrato i dati dia il proprio consenso (cfr. anche art. 109lbiscpv. 2 nLStrI e 102c cpv. 6 nLAsi e l’art. 50 regolamento Eurodac).

I capoversi 3 e 4 stabiliscono che possono essere comunicati i dati, ottenuti in vista di esaminare una domanda d’asilo, di identificare dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi in situazione di soggiorno irregolare (in particolare nome, cognome, nazionalità, tipo di