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Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine
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Art. 18 Prescrizione
L’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
Art. 19 Accesso ai mezzi probatori
Nelle azioni di responsabilità intentate in base al presente capitolo, la parte che agisce in giudizio può esigere dall’impresa convenuta l’accesso ai mezzi probatori se rende credibile la pretesa fatta valere, nonché la necessità e la rilevanza dei mezzi probatori richiesti per il procedimento. Il giudice limita l’accesso allo stretto necessario e adotta le misure necessarie per preservare gli interessi degni di protezione della controparte e di terzi.
Capitolo 4: Sorveglianza
Art. 20 Autorità competente
1La sorveglianza ai sensi della presente legge compete all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori e della sostenibilità.
2La sezione 7 della LSR8 si applica per analogia.
Art. 21 Compiti e registro
1L’autorità di sorveglianza ha i seguenti compiti:
a. tiene un registro delle imprese sorvegliate accessibile al pubblico in forma elettronica;
b. verifica il rispetto degli aspetti formali delle relazioni sull’adempimento degli obblighi di diligenza (art. 7) e delle relazioni sullo sviluppo sostenibile (art. 10 cpv. 2 e 3, 13 cpv. 1 e 14);
c. rende accessibili al pubblico le relazioni sulla gestione (art. 5 cpv. 2), le relazioni sull’osservanza degli obblighi di diligenza (art. 7 cpv. 5), le relazioni di verifica (art. 7 cpv. 4 e art. 13) e le relazioni sullo sviluppo sostenibile (art. 14 cpv. 4 lett. c) che le sono state trasmesse;
d. verifica l’adempimento degli obblighi di diligenza e trasparenza secondo il capitolo 2 sezione 1.
2Il Consiglio federale disciplina il contenuto del registro.
Art. 22 Segnalazioni di sospetto
1L’autorità di sorveglianza riceve le segnalazioni di una possibile violazione, da parte di un’impresa, degli obblighi previsti nella presente legge.