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Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

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Capitolo 5: Obbligo di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Art. 39 Principio

1Le imprese svizzere devono adempiere agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:

a. immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio; o

b. non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 4 e offrono prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono sospetti fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

2Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è esonerata dall’obbligo di diligenza e da quello di presentare una relazione.

3Stabilisce le condizioni alle quali le seguenti imprese non sono tenute a verificare se sussistano sospetti fondati di un ricorso al lavoro minorile:

a. piccole e medie imprese;

b. imprese per le quali vi è un rischio modesto che i loro prodotti o servizi siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

4Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti sono esonerate dagli obblighi di diligenza e da quelli di presentare una relazione.

Art. 40 Obblighi di diligenza

1Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:

a. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;

b. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti o servizi per i quali sussistono sospetti fondati di un ricorso al lavoro minorile;

c. un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.

2Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per ridurre al minimo i rischi rilevati.

3L’adempimento degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un’impresa di revisione abilitata dall’autorità di sorveglianza a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR14.

4Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti.

14 RS 221.302