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Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

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pure lo scioglimento delle imprese da essa controllate che hanno concorso a violare gli obblighi.

5Se non è più possibile disporre il ripristino della situazione conforme, l’autorità di sorveglianza può emanare una decisione d’accertamento.

6L’autorità di sorveglianza può confiscare l’utile che un’impresa ha realizzato violando gli obblighi. L’utile non versato alla parte lesa è devoluto alla Confederazione. L’autorità di sorveglianza stima l’entità dell’utile non accertabile o accertabile soltanto con un dispendio sproporzionato.

7Nel caso di misure amministrative passate in giudicato o di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni gravi o ripetute, l’autorità di sorveglianza può disporre l’esclusione da commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per cinque anni al massimo.

8L’autorità di sorveglianza comunica le esclusioni da commesse pubbliche con forza di giudicato al servizio designato dal Consiglio federale secondo la legge federale del 21 giugno 201911 sugli appalti pubblici e all’organo intercantonale per gli appalti pubblici.

Art. 31 Sanzioni amministrative pecuniarie

1In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 30 capoverso 1, l’autorità di sorveglianza può infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria pari al massimo al tre per cento della cifra d’affari mondiale dell’impresa nell’esercizio precedente.

2L’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria è determinato in funzione della gravità e della durata della violazione. Si tiene debito conto della situazione finanziaria dell’impresa e del presunto utile che ha realizzato con gli atti indebiti.

Art. 32 Pubblicazione della decisione

In caso di violazioni gravi secondo l’articolo 30 capoverso 1, l’autorità di sorveglianza può pubblicare la sua decisione passata in giudicato.

Art. 33 Prescrizione

1Il diritto dell’autorità di sorveglianza di pronunciare misure e sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive in dieci anni.

2La prescrizione decorre:

a. dal giorno in cui l’impresa ha violato gli obblighi;

b. se l’impresa viola gli obblighi in diversi periodi, dal giorno in cui ha commesso l’ultima violazione; o

c. se la violazione persiste, dal giorno in cui cessano gli atti indebiti.

11 RS 172.056.1