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Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

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Art. 212b Autorità cantonale speciale di conciliazione

1Il diritto cantonale designa un’autorità speciale di conciliazione come unica autorità cantonale per le procedure di conciliazione in caso di controversie secondo l’articolo 212a.

2I Cantoni provvedono affinché l’autorità di conciliazione disponga delle conoscenze specialistiche necessarie per regolare tali controversie.

Art. 212c Procedura

1L’istanza di conciliazione va depositata presso l’autorità speciale di conciliazione di cui all’articolo 212b.

2Preso atto dell’istanza, l’autorità di conciliazione speciale adotta le misure adeguate in vista dell’udienza e della conciliazione.

3Su richiesta di tutte le parti e indipendentemente dal valore litigioso, essa può sottoporre una proposta di decisione. L’articolo 212 non è applicabile.

4Gli articoli 201-209 sono applicabili per analogia.