Progetto

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Avamprogetto di legge «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 27 Collaborazione con autorità nazionali

1Le autorità federali, cantonali e comunali trasmettono all’autorità di sorveglianza tutte le informazioni, inclusi i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 37 capoverso 1, di cui quest’ultima necessita per l’adempimento dei suoi compiti.

2Se nell’adempimento dei suoi obblighi di servizio viene a conoscenza di reati, l’autorità di sorveglianza ne informa le autorità penali competenti.

Art. 28 Collaborazione con autorità estere

1Ai fini dell’attuazione della presente legge, l’autorità di sorveglianza può chiedere ad autorità estere informazioni e documenti, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 37 capoverso 1.

2Può trasmettere ad autorità estere informazioni e documenti non accessibili al pubblico a condizione che tali autorità:

a. utilizzino le informazioni ottenute esclusivamente ai fini della verifica dell’adempimento di obblighi di diligenza legali in materia di diritti umani e dell’ambiente;

b. siano vincolate a un segreto d’ufficio o a un segreto professionale;

c. inoltrino le informazioni soltanto con la sua autorizzazione preventiva o in virtù di un’autorizzazione contenuta in un trattato internazionale e soltanto ad autorità e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell’interesse pubblico e vincolati al segreto d’ufficio e al segreto professionale.

3L’autorità di sorveglianza nega l’autorizzazione se le informazioni sono destinate a essere inoltrate ad autorità di perseguimento penale o ad autorità e organi abilitati a infliggere sanzioni di diritto amministrativo e il genere del reato escluderebbe l’assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.

4Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a disciplinare in trattati internazionali la collaborazione con autorità di sorveglianza estere.

Art. 29 Atti di verifica transfrontaliera

1Ai fini dell’attuazione della presente legge, l’autorità di sorveglianza può chiedere ad autorità di sorveglianza estere di eseguire atti di verifica all’estero. In virtù di un’autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l’autorizzazione preventiva dell’autorità di sorveglianza estera, essa può eseguire autonomamente atti di verifica all’estero o mediante accesso remoto dalla Svizzera oppure farli eseguire da terzi incaricati secondo l’articolo 23 capoverso 3.

2L’autorità di sorveglianza può eseguire atti di verifica in Svizzera per autorità di sorveglianza estere su loro richiesta se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L’articolo 28 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

3In virtù di un’autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l’autorizzazione preventiva dell’autorità di sorveglianza, le autorità di sorveglianza estere pos-