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Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

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2L’impresa di revisione verifica l’assenza di fatti che inducono a concludere che le informazioni contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile sono incomplete o errate (livello di sicurezza limitato). Essa presenta una relazione di verifica.

3Alle imprese di revisione incaricate della verifica si applicano per analogia almeno i seguenti requisiti posti all’ufficio di revisione:

a. indipendenza (art. 728 CO e 11 LSR);

b. relazione di revisione (art. 728b CO);

c. avvisi obbligatori (art. 728c cpv. 1 e 2 CO);

d. nomina (art. 730 cpv. 2-4 CO);

e. durata del mandato (art. 730a cpv. 1-3 CO);

f. ragguagli e segreto (art. 730b CO);

g. documentazione e conservazione (art. 730c CO).

4Le disposizioni sull’indipendenza si applicano per analogia anche alle imprese che contribuiscono alla relazione sullo sviluppo sostenibile.

Art. 14 Lingua, formato e pubblicazione

1La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

2Le imprese soggette al pertinente obbligo presentano la relazione sullo sviluppo sostenibile in un formato elettronico uniforme; il formato corrisponde a una norma internazionale riconosciuta. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3La relazione necessita dell’approvazione dell’organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell’approvazione vincolante dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale e di gruppo.

4L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione sullo sviluppo sostenibile e la relazione di verifica:

a. siano pubblicate per via elettronica subito dopo la loro approvazione;

b. in caso di mancata approvazione, siano pubblicate per via elettronica con una corrispondente menzione;

c. siano presentate per via elettronica all’autorità di sorveglianza al più tardi all’atto della pubblicazione;

d. siano accessibili al pubblico per dieci anni almeno.

5L’articolo 958f CO5 si applica per analogia alla conservazione delle relazioni.

5 RS 220