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Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

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2Le imprese di cui all’articolo 2 capoverso 2 devono adempiere a obblighi di diligenza in Svizzera in relazione a disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, nel precedente esercizio hanno registrato:

a. una cifra d’affari superiore a 1500 milioni di franchi nel mercato svizzero; o

b. entrate da contratti di licenza o di franchising superiori a 75 milioni di franchi e una cifra d’affari superiore a 275 milioni di franchi nel mercato svizzero con imprese terze indipendenti, a condizione che tali contratti garantiscano un’identità comune, un piano aziendale comune e l’applicazione di metodi operativi uniformi.

3Il Consiglio federale designa le disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente.

4Le imprese che adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 nominano un mandatario in Svizzera e lo autorizzano a collaborare con l’autorità di sorveglianza (art. 19). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 5 Esenzione dalle modalità di attuazione degli obblighi di diligenza

1Le imprese di cui all’articolo 4 possono essere esentate dalle modalità di attuazione degli obblighi di diligenza secondo la presente legge se rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti relativi a obblighi di diligenza. Il Consiglio federale determina gli standard e disciplina i dettagli.

2Tali imprese indicano nella relazione sulla gestione gli standard equivalenti che rispettano. Redigono una relazione sul rispetto di tali standard.

3Pubblicano la relazione per via elettronica entro sei mesi dalla fine dell’esercizio e la trasmettono elettronicamente all’autorità di sorveglianza all’atto della pubblicazione.

Art. 6 Obblighi di diligenza

1Le imprese svizzere verificano in funzione dei rischi se la loro attività commerciale, quella delle imprese che controllano e quella dei loro partner commerciali nella catena di attività ha un impatto negativo, effettivo o potenziale, sul rispetto di disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente.

2Le imprese:

a. definiscono una strategia e un relativo codice di condotta e li integrano nelle politiche aziendali e nel sistema di gestione dei rischi;

b. identificano, valutano e priorizzano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani e l’ambiente;

c. evitano i potenziali impatti negativi e predispongono un piano d’azione preventiva;