Progetto
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine
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d. eliminano gli impatti negativi effettivi, ne riducono al minimo l’entità e predispongono un piano di misure correttive;
e. rimediano agli impatti negativi effettivi;
f. coinvolgono i soggetti interessati;
g. allestiscono e gestiscono un meccanismo di segnalazione e una procedura di ricorso per le persone interessate;
h. sostengono in modo appropriato le piccole e medie imprese nella catena di attività;
i. monitorano l’efficacia delle misure.
3Per attuare gli obblighi di diligenza di cui ai capoversi 1 e 2, le imprese adottano in particolare le seguenti misure appropriate per identificare e valutare in maniera approfondita i rischi:
a. identificano gli ambiti in cui gli impatti negativi sono più probabili o più gravi;
b. valutano in maniera approfondita gli ambiti identificati, considerando il contesto geografico, il settore, il prodotto, il servizio e il partner commerciale;
c. provvedono affinché i partner commerciali rispettino il codice di condotta.
4Le imprese possono chiedere ai partner commerciali con meno di 5000 posti di lavoro a tempo pieno solo le informazioni non ottenibili in altro modo.
5Fatta salva la tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari, le imprese controllate e i partner commerciali sono tenuti a informare le imprese.
6Il Consiglio federale disciplina i dettagli; a tal scopo tiene conto degli standard internazionali riconosciuti.
Art. 7 Documentazione e relazione sull’adempimento degli obblighi di
diligenza
1L’adempimento degli obblighi di diligenza va documentato sistematicamente all’interno dell’impresa.
2L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’adempimento degli obblighi di diligenza.
3La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.
4Le imprese soggette all’obbligo di presentare una relazione la fanno verificare secondo le disposizioni dell’articolo 13. L’autorità di sorveglianza può, in deroga all’articolo 13 capoverso 2, chiedere che la relazione sia verificata con un livello di sicurezza ragionevole.
5L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:
a. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
b. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
6Le imprese trasmettono la relazione per via elettronica all’autorità di sorveglianza all’atto della pubblicazione.