Progetto
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine
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3La prescrizione è interrotta da ogni decisione notificata all’impresa e contenente una misura o una sanzione amministrativa pecuniaria. Con l’interruzione ricomincia a decorrere il termine di prescrizione.
Art. 34 Procedura e tutela giurisdizionale
1Salvo disposizione contraria della presente legge, la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.
2Il ricorso contro le decisioni dell’autorità è retto dalle disposizioni sull’organizzazione giudiziaria federale.
3L’autorità di sorveglianza ha diritto di ricorrere al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale nell’ambito contemplato dalla presente legge.
Art. 35 Informazione sull’attività di sorveglianza
1L’autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto di attività.
2Non informa in merito a singoli procedimenti a meno che non sia necessario in termini di sorveglianza per informare su:
a. il mancato adempimento dell’obbligo di annunciarsi e di collaborare secondo l’articolo 8 o la mancata attuazione di misure amministrative secondo l’articolo 30 e di sanzioni amministrative pecuniarie secondo l’articolo 31;
b. difficoltà oggettive nell’attuare misure amministrative secondo l’articolo 30 e sanzioni amministrative pecuniarie secondo l’articolo 31;
c. la rettifica di dati errati o ingannevoli; o
d. la salvaguardia della reputazione della piazza economica svizzera.
3È fatto salvo l’articolo 32.
Art. 36 Finanziamento
1L’attività dell’autorità di sorveglianza e dei terzi di cui agli articoli 8 capoversi 2 e 3 nonché 23 capoverso 3 è finanziata da emolumenti e, se questi non coprono i costi, da una tassa annua di sorveglianza a carico delle imprese sorvegliate.
2Le entrate di cui all’articolo 31 sono devolute alla Confederazione.
3Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive, in particolare in merito alle aliquote degli emolumenti, al calcolo della tassa di sorveglianza e alla sua ripartizione tra le imprese sorvegliate.