Progetto

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

Avamprogetto di legge «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 41 Relazione

1L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’adempimento degli obblighi di diligenza.

2La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

3L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

a. sia pubblicata in via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;

b. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

4L’articolo 958f CO15 si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

5Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese e che hanno redatto una relazione secondo il presente articolo non sono tenute a presentarne una propria per tali prodotti e servizi.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 42 Violazione degli obblighi di riferire

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. fornisce indicazioni false nelle relazioni di cui agli articoli 5, 7, 9 e 41 oppure omette di presentare tali relazioni;

b. viene meno all’obbligo legale di conservare le relazioni conformemente agli articoli 7, 14 e 41.

Capitolo 7: Disposizioni finali e transitorie

Art. 43 Mutui per la costituzione dell’autorità di sorveglianza

1L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) concede all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori e della sostenibilità (autorità di sorveglianza) mutui a condizioni di mercato per la sua riorganizzazione, l’avvio dell’attività secondo gli articoli 20-38, nonché l’implementazione e lo sviluppo dell’infrastruttura informatica.

2L’AFF e l’autorità di sorveglianza convengono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 44 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

15 RS 220