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Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

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Capitolo 3: Responsabilità

Art. 15 Principio

1Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dal Codice delle obbligazioni6.

2Le imprese soggette alla presente legge non sono responsabili per gli atti commessi dai partner commerciali.

Art. 16 Responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza

Le imprese soggette agli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 che li violano, intenzionalmente o per negligenza, sono responsabili per il danno cagionato all’estero. La responsabilità è retta esclusivamente dalla presente disposizione.

Art. 17 Responsabilità solidale

Più imprese tenute a risarcire il danno secondo gli articoli 15 capoverso 1 e 16 ne sono responsabili in solido.

Variante:

Art. 15 Principio

Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dal Codice delle obbligazioni7.

Art. 16 Esclusione per partner commerciali

Le imprese soggette alla presente legge non sono responsabili per gli atti commessi dai partner commerciali.

Art. 17 Responsabilità solidale

Più imprese tenute a risarcire il danno secondo gli articoli 15 capoverso 1 e 16 ne sono responsabili in solido.

6 RS 220

7 RS 220