Progetto
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine
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Capitolo 3: Responsabilità
Art. 15 Principio
1Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dal Codice delle obbligazioni6.
2Le imprese soggette alla presente legge non sono responsabili per gli atti commessi dai partner commerciali.
Art. 16 Responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza
Le imprese soggette agli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 che li violano, intenzionalmente o per negligenza, sono responsabili per il danno cagionato all’estero. La responsabilità è retta esclusivamente dalla presente disposizione.
Art. 17 Responsabilità solidale
Più imprese tenute a risarcire il danno secondo gli articoli 15 capoverso 1 e 16 ne sono responsabili in solido.
Variante:
Art. 15 Principio
Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dal Codice delle obbligazioni7.
Art. 16 Esclusione per partner commerciali
Le imprese soggette alla presente legge non sono responsabili per gli atti commessi dai partner commerciali.
Art. 17 Responsabilità solidale
Più imprese tenute a risarcire il danno secondo gli articoli 15 capoverso 1 e 16 ne sono responsabili in solido.
6 RS 220
7 RS 220