Progetto
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
«%ASFF_YYYY_ID»
f. una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in funzione del rischio;
g. una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati all’attività commerciale dell'impresa e alla sua catena del valore, nonché una descrizione delle misure adottate per individuarli e monitorarli;
h. una descrizione delle misure adottate dall’impresa per prevenire, attenuare, eliminare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, di cui alla lettera g, o per porvi fine, nonché una descrizione dei risultati di tali misure;
i. una descrizione dei principali rischi per l'impresa e una descrizione delle modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
j. i parametri e gli indicatori rilevanti per le informazioni di cui alle lettere a-i.
4È fatta salva la tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari.
5Se un’impresa svizzera controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese in Svizzera o all’estero, la relazione sullo sviluppo sostenibile informa in merito a tutte le imprese controllate.
6Il Consiglio federale disciplina i dettagli della relazione sullo sviluppo sostenibile.
Art. 12 Norme
1La relazione sullo sviluppo sostenibile soddisfa una delle norme di presentazione della relazione sullo sviluppo sostenibile applicate nell’Unione europea o un’altra norma equivalente. Il Consiglio federale designa le norme riconosciute.
2L’organo superiore di direzione o di amministrazione definisce la norma; sono fatti salvi statuti o decisioni dell’assemblea generale che dispongono diversamente.
3Nell’applicare la norma definita occorre garantire il pieno rispetto dell’articolo 11. La norma scelta va applicata integralmente a questo articolo e specificata nella relazione sullo sviluppo sostenibile.
4Le imprese soggette all’obbligo di presentare una relazione possono chiedere ai partner commerciali nella catena del valore con meno di 1000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua soltanto informazioni abitualmente scambiate tra imprese di tale ramo economico e basate su una norma internazionale designata dal Consiglio federale e applicabile a titolo facoltativo alle imprese che non sono tenute a presentare una relazione.
Art. 13 Verifica
1Le imprese soggette all’obbligo di presentare una relazione fanno verificare la relazione sullo sviluppo sostenibile da un’impresa di revisione che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6a della legge del 16 dicembre 20054 sui revisori (LSR).