Progetto

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

Avamprogetto di legge «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 37 Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche

1Per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge, l’autorità di sorveglianza e i terzi incaricati di eseguire la presente legge possono trattare e scambiarsi dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi

a. dati personali degni di particolare protezione riguardanti:

1. le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,

2. la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia,

3. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,

4. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali;

b. dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche riguardanti:

1. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,

2. segreti professionali e commerciali.

2Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive riguardanti:

a. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione;

b. le autorizzazioni al trattamento dei dati;

c. le categorie di dati secondo il capoverso 1;

d. la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 38 Responsabilità

1Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell’autorità di sorveglianza, dei suoi organi, del suo personale e dei terzi cui essa fa capo è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195813 sulla responsabilità.

2L’autorità di sorveglianza e i terzi cui essa fa capo sono responsabili soltanto se:

a. hanno violato importanti doveri d’ufficio; e

b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza, di un’impresa da essa controllata o di un partner commerciale dell’impresa.

3La responsabilità delle imprese soggette agli obblighi di diligenza è retta dal capitolo 3.

13 RS 170.32