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Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine

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7L’articolo 958f del Codice delle obbligazioni (CO3) si applica per analogia alla conservazione delle relazioni e della relativa documentazione. Se l’obbligo di conservazione termina nel corso di un procedimento secondo la presente legge, il termine di conservazione è protratto fino alla fine del procedimento.

8Le imprese che redigono una relazione sullo sviluppo sostenibile sono esentate dall’obbligo di presentare una relazione secondo il presente articolo.

Art. 8 Obbligo di annunciarsi e di collaborare

1Le imprese sono tenute a verificare il loro assoggettamento agli obblighi di diligenza di cui agli articoli 4-7; se del caso si annunciano in tempo utile all’autorità di sorveglianza.

2Su richiesta, forniscono all’autorità di sorveglianza e ai terzi cui essa fa capo tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.

3Garantiscono all’autorità di sorveglianza e ai terzi cui essa fa capo l’accesso alla propria infrastruttura e a quella delle imprese che controllano.

4Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 2: Obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile

Art. 9 Principio

1Le imprese svizzere presentano una relazione annuale sullo sviluppo sostenibile se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, contano per due esercizi consecutivi più di 1000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua e realizzano una cifra d’affari superiore a 450 milioni di franchi a livello mondiale.

2Le imprese svizzere controllate da un’impresa con sede all’estero o le succursali svizzere di un’impresa con sede all’estero presentano una relazione sullo sviluppo sostenibile se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, negli ultimi due esercizi hanno realizzato una cifra d’affari superiore a 450 milioni di franchi nel mercato svizzero.

3Le imprese che adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 nominano un mandatario in Svizzera e lo autorizzano a collaborare con l’autorità di sorveglianza (art. 19). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 10 Esenzione dall’obbligo di presentare una relazione

1Sono esentate dall’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile le imprese di cui all’articolo 9:

a. che presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente;

b. che sono controllate da un’altra impresa:

3 RS 220