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Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 24 pagine
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sono eseguire autonomamente o mediante accesso remoto dall’estero atti di verifica in Svizzera se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L’articolo 28 capoversi 2 e 3 si applica per analogia
4L’autorizzazione a eseguire atti di verifica mediante accesso remoto dall’estero secondo il capoverso 3 presuppone che l’impresa svizzera interessata possa adottare misure volte a garantire che l’autorità di sorveglianza estera consulti le informazioni nei limiti di legge. Le condizioni quadro per l’accesso remoto dall’estero sono disciplinate in un trattato internazionale o nell’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza.
5L’impresa interessata da una misura di cui al capoverso 4 può esigere l’esecuzione di atti di verifica in loco se dimostra che la verifica mediante accesso remoto comporta un dispendio sproporzionato per l’impresa.
6L’autorità di sorveglianza può accompagnare o far accompagnare le autorità di sorveglianza estere nei loro atti di verifica in Svizzera. L’impresa interessata può esigere tale accompagnamento.
7Per gli atti di verifica eseguiti per conto di autorità di sorveglianza estere (cpv. 3) e per l’accompagnamento di autorità di sorveglianza estere nei loro atti di verifica in Svizzera (cpv. 6), l’autorità di sorveglianza dispone nei confronti dell’impresa interessata delle medesime competenze di cui dispone nei confronti delle imprese soggette agli obblighi di diligenza e alle imprese da esse controllate.
8Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2, 3 e 4, a disciplinare in trattati internazionali la collaborazione con autorità di sorveglianza estere.
Art. 30 Misure amministrative
1L’autorità di sorveglianza adotta misure appropriate nei confronti delle imprese che:
a. non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 6-8, 13 capoverso 1 e 14;
b. non rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti in materia di diligenza (art. 5);
c. non presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente sullo sviluppo sostenibile (art. 10).
2In caso di violazioni di lieve entità l’autorità di sorveglianza può ammonire l’impresa.
3Può vietare all’impresa di compiere atti indebiti, istruirla ad adottare misure correttive e a ripristinare la situazione conforme, nonché obbligarla a prestare garanzie.
4Se un disposto secondo il capoverso 3 rimane disatteso nonostante diffida, l’autorità di sorveglianza può, in casi urgenti anche senza diffida:
a. eseguire essa stessa l’atto disposto o farlo eseguire a spese dell’impresa inadempiente;
b. trasferire a un terzo, integralmente o in parte, le competenze degli organi aziendali a spese dell’impresa;
c. in caso di violazione grave o ripetuta, imporre all’impresa una riorganizzazione, una modificazione dello scopo sociale, un riorientamento strategico op-