Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/12: Controprogetto diretto all’iniziativa popolare « Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico» · 26 pagine
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I Cantoni sono competenti a livello statale per la sicurezza dell’approvvigionamento in base al principio di enumerazione delle competenze della Confederazione e alla loro competenza generale residuale. Nella prassi però non hanno adottato provvedimenti concreti, e non dispongono quindi né di procedure definite né di risorse per poter contrastare le cause e le ripercussioni, spesso nazionali o globali, delle difficoltà di approvvigionamento. È quanto emerso nell’ambito di un sondaggio condotto presso i capiservizio dei dipartimenti cantonali della sanità e i farmacisti cantonali, d’intesa con la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, nel contesto del rapporto dell’UFSP «Difficoltà di approvvigionamento di medicamenti per uso umano in Svizzera: analisi della situazione e misure di miglioramento da esaminare».
2 L’iniziativa
2.1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa
2.1.1 Testo dell’iniziativa
L’iniziativa popolare «Sì alla sicurezza dell’approvvigionamento medico» ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 117c Sicurezza dell’approvvigionamento medico
1La Confederazione crea le necessarie condizioni quadro volte a evitare una penuria di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante. A tale scopo prende provvedimenti per:
a. promuovere in Svizzera la ricerca, lo sviluppo e la fabbricazione di agenti terapeutici importanti e garantire il rapido accesso dei pazienti a tali agenti terapeutici;
b. assicurare la tenuta e la gestione di sufficienti scorte di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante nonché delle loro materie prime di alta qualità, remunerando in modo adeguato le imprese incaricate a tal fine;
c. assicurare, in collaborazione con l’estero, catene di fornitura affidabili di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante;
d. assicurare lo smercio ordinato e sostenibile di agenti terapeutici importanti in tutte le regioni del Paese;
e. assicurare la dispensazione decentralizzata di agenti terapeutici importanti,
comprese la consulenza e l’assistenza specialistiche.
2Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1, la Confederazione e le sue organizzazioni non agiscono in qualità di fornitori di beni o servizi; sono fatte salve le situazioni di emergenza in cui l’economia non è in grado di provvedere autonomamente all’approvvigionamento di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante.