Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/12: Controprogetto diretto all’iniziativa popolare « Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico» · 26 pagine

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agenti terapeutici e altro materiale medico in Svizzera al fine di incrementare l’attrattività della piazza economica Svizzera e promuovere la produzione nazionale. Allo stesso modo, la costituzione di scorte e la loro gestione devono essere migliorate per prevenire le difficoltà di approvvigionamento. La terza richiesta concerne le catene di fornitura: occorre garantire che le importazioni provengano da Paesi fornitori fidati. Infine, l’iniziativa chiede una collaborazione di partenariato tra politica, amministrazione, industria e fornitori di prestazioni del settore sanitario.

2.3 Tenore della normativa proposta

Con la disposizione di cui all’articolo 117c capoverso 1, il testo dell’iniziativa persegue un obiettivo superiore, vale a dire la creazione da parte della Confederazione di condizioni quadro volte a evitare una penuria di agenti terapeutici importanti e di altro materiale medico importante. Nelle successive disposizioni (lett. a–e) del capoverso 1, il testo dell’iniziativa menziona i provvedimenti che la Confederazione deve prendere per raggiungere l’obiettivo superiore. Tali compiti e facoltà della Confederazione sono formulati lungo l’intera catena del valore di agenti terapeutici e materiale medico. Pertanto, l’iniziativa chiede un mandato costituzionale della Confederazione che spazi dal settore ricerca e sviluppo fino alla dispensazione di materiale medico ai pazienti.

Il capoverso 2 dell’articolo 117c è formulato ai fini di una limitazione esplicita della competenza della Confederazione per il raggiungimento degli obiettivi formulati secondo il capoverso 1 e dei provvedimenti ivi contenuti. La limitazione richiesta stabilisce che la Confederazione e le sue organizzazioni non possono agire in qualità di fornitori di beni o servizi, salvo nelle situazioni di emergenza in cui l’economia non è in grado di provvedere autonomamente all’approvvigionamento.

2.4 Posizione del Consiglio federale in merito all’iniziativa

Il Consiglio federale condivide la richiesta superiore dell’iniziativa e intende impegnarsi per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento con agenti terapeutici importanti e altro materiale medico importante. Considerate le cause e le ripercussioni nazionali e internazionali degli attuali problemi di approvvigionamento, reputa opportuno un ampliamento delle frammentarie competenze della Confederazione esistenti in questo ambito, e fa seguito quindi alla richiesta principale dei promotori dell’iniziativa. Sulla scorta delle basi giuridiche esistenti descritte nel capitolo 1.2. e delle lacune giuridiche individuate nell’attuale architettura dell’approvvigionamento, anche il Consiglio federale intende sancire a livello costituzionale un mandato d’intervento rivolto alla Confederazione per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Vista la portata internazionale della problematica dell’approvvigionamento descritta al capitolo 1.1.3, il Consiglio federale condivide la richiesta concernente un mandato d’intervento nell’ambito della cooperazione internazionale. Secondo l’articolo 54 Cost., gli affari esteri competono alla Confederazione. Sebbene in questo modo vi sia già la possibilità di impegnarsi a livello internazionale per gli interessi della Svizzera nell’ambito della sicurezza dell’approvvigionamento, non esiste finora alcun mandato d’intervento esplicito specifico sul tema.