Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/12: Controprogetto diretto all’iniziativa popolare « Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico» · 26 pagine

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dell’approvvigionamento con agenti terapeutici di per sé già sicuri ed efficaci. Il potenziale pericolo per la salute non deriva quindi dal prodotto, ma dalla sua (potenziale) mancata disponibilità. A tal proposito, l’articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost. non costituisce una base di competenze che permetterebbe alla Confederazione di intervenire in generale nell’ambito della sicurezza dell’approvvigionamento o di emanare misure, come vengono proposte nel quadro del controprogetto diretto (v. n. 3).

Articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost.

L’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. conferisce alla Confederazione l’ampia competenza di emanare prescrizioni sulla lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali. In virtù di questa disposizione, la Confederazione ha emanato tra l’altro la LEp, che si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili (art. 2 cpv. 1 LEp). Nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 118 Cost., la Confederazione può adottare anche misure di politica dell’approvvigionamento, se necessarie per affrontare i pericoli per la salute derivanti dalle suddette malattie. In primo piano vi è l’approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici importanti e altro materiale medico importante, che sono adeguati e necessari per la lotta contro le malattie trasmissibili.8 La legge sulle epidemie prevede per esempio che il Consiglio federale assicuri l’approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili (art. 44 cpv. 1 LEp). Inoltre la Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la produzione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l’articolo 44 LEp, se l’approvvigionamento della popolazione non può essere garantito altrimenti in situazioni particolari o straordinarie (art. 51 cpv. 1 LEp). Pertanto l’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. (che, diversamente dall’art. 118 cpv. 2 lett. a, può costituire indiscutibilmente anche la base per le misure di approvvigionamento ritenute necessarie) non deve essere interpretato come un’ampia base di competenze per la Confederazione nell’ambito dell’approvvigionamento con agenti terapeutici e materiale medico, in quanto la disposizione è limitata alla lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne. Anche se molte malattie possono essere qualificate come trasmissibili, fortemente diffuse o maligne, questa limitazione di competenze alle suddette malattie comporta regolarmente problemi o richiederebbe in molti casi un ampliamento dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. per garantire la necessaria copertura di tutte le malattie.

Nella revisione parziale attualmente in corso della LEp saranno adeguate le disposizioni summenzionate riguardanti l’approvvigionamento. Nel contesto dell’approvvigionamento saranno ora contemplati non soltanto gli agenti terapeutici, ma anche il materiale medico in generale (v. art. 44 AP-LEp). Inoltre la Confederazione avrà maggiori possibilità di promuovere la produzione nonché la ricerca e lo sviluppo di materiale medico importante (v. art. 51 AP-LEp).

8 Poledna/Rütsche, St. Galler Kommentar zur BV, ed. 4 2023, art. 118 n. 4.