Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/12: Controprogetto diretto all’iniziativa popolare « Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico» · 26 pagine
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economici che incrementano la disponibilità di materiale medico importante sul mercato e al contempo rafforzano la resilienza del sistema. Un possibile incentivo è la definizione di criteri di approvvigionamento il cui rispetto da parte degli attori dell’economia privata viene ricompensato finanziariamente. I criteri rilevanti per l’approvvigionamento sono tra l’altro una produzione resiliente, catene di fornitura diversificate e capacità produttive di emergenza da parte del fabbricante. Come ricompensa potrebbero essere presi in considerazione, per esempio, premi di mercato o bonus per la sicurezza dell’approvvigionamento destinati ai fabbricanti che forniscono in modo affidabile il materiale medico critico, o anche supplementi sui prezzi di rimborso (per prodotti particolarmente rilevanti per l’approvvigionamento, p. es. alla luce della storia della fornitura o in caso di fornitura durante difficoltà di approvvigionamento). Tali incentivi economici devono essere sottoposti in ogni caso a un’accurata analisi costi-rischi-benefici. A prescindere dall’impostazione concreta degli incentivi, l’obiettivo della presente base di competenze è prevedere la ricompensa finanziaria o la compensazione di provvedimenti da parte dei fabbricanti e dei responsabili dell’immissione in commercio al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per la popolazione, soprattutto nell’ambito delle cure di base. Tale intervento di concretizzazione deve essere eseguito dal legislatore nel livello di gerarchia normativa corrispondente (leggi federali e ordinanze).
Inoltre, la Confederazione deve poter procurarsi, fabbricare (essa stessa) o far fabbricare materiale medico importante. In questo modo viene creata una base che va oltre la competenza costituzionale esistente della Confederazione di acquistare agenti terapeutici nel contesto di malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne (cfr. art. 118 cpv. 2 lett. b Cost. in combinato disposto con l’art. 44 LEp). La competenza deve consentire in special modo alla Confederazione di poter stipulare con i fabbricanti contratti di capacità al fine di garantire un approvvigionamento sicuro proprio per i beni particolarmente critici e limitati. In aggiunta, in caso di difficoltà di approvvigionamento pressanti o che si delineano gravi, acquisti statali puntuali devono fornire un contributo importante alla sicurezza dell’approvvigionamento. Occorre garantire che in caso di emergenza la Confederazione abbia a disposizione le risorse necessarie per la fabbricazione interna di materiale medico importante. Ciò comprende da un lato la capacità di produzione (p. es. per i principi attivi, ma anche confezioni come sacche per infusione o ampolle), dall’altro la perizia (personale formato). Qualora si manifestassero gravi difficoltà di approvvigionamento e la Confederazione non riuscisse più nemmeno a procurarsi materiale medico, in singoli casi e come «ultima ratio» potrà anche fabbricare essa stessa materiale medico importante. Tale competenza deve trovare un’applicazione puntuale affinché la fabbricazione di materiale rilevante per l’approvvigionamento possa essere per quanto possibile garantita per la popolazione. Se possibile però la Confederazione deve preferire a una fabbricazione in proprio un semplice conferimento di incarico a imprese con capacità di produzione adeguate.
Capoverso 4
Il capoverso 4 tiene conto della portata internazionale della presente problematica di approvvigionamento. Trattandosi di un fenomeno internazionale che non può essere