Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/12: Controprogetto diretto all’iniziativa popolare « Sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico» · 26 pagine
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ancora in corso affidato al DEFR di osservazione delle iniziative spontanee del settore farmaceutico veterinario.
È necessario analizzare in che misura i dati relativi alle attuali difficoltà di approvvigionamento possano essere consultati dal pubblico o dai diversi attori del settore sanitario (occorre tenere conto della protezione e della sicurezza dei dati).
Capoverso 3
Alla Confederazione viene conferita nell’ambito di una disposizione potestativa la competenza a tutto campo di prendere provvedimenti per assicurare l’approvvigionamento con materiale medico importante. La competenza («provvedimenti per assicurare l’approvvigionamento») deve essere interpretata in linea di massima in senso ampio: su tale base, i provvedimenti potranno essere adottati sia per prevenire le difficoltà di approvvigionamento sia per rimediare a esse. Pertanto, la nuova competenza della Confederazione consentirà anche provvedimenti strutturali e a lungo termine per porre rimedio ai problemi di approvvigionamento esistenti, in complementarietà con la vigente legislazione sull’approvvigionamento del Paese. Tuttavia i provvedimenti devono essere presi soltanto «per quanto necessario»: questo da un lato comprende la sussidiarietà dell’intervento statale, dall’altro indica che gli interventi devono essere finalizzati a evitare determinate difficoltà di approvvigionamento. Queste ultime potrebbero essere calcolate sia in base alla dimensione del gruppo di popolazione interessato dalla difficoltà sia in base alle limitazioni di salute derivanti dalla difficoltà. Nell’elaborazione dei provvedimenti concreti occorre considerare gli impegni internazionali della Svizzera rilevanti in materia di commercio e assicurare un buon rapporto costi-rischi-benefici.
Lo Stato deve pertanto assumere (in maniera sussidiaria) il ruolo di «fornitore» soltanto se l’economia privata non è più in grado di provvedere all’approvvigionamento; d’altro canto si tiene conto così anche delle basi costituzionali esistenti (cfr. cpv. 1 del controprogetto diretto). Inoltre i provvedimenti devono rispettare in particolare anche il principio di proporzionalità e, come tali, essere adeguati, necessari e ragionevoli.
La disposizione costituzionale cita alcuni dei possibili provvedimenti in un elenco non esaustivo. Pertanto la Confederazione può in particolare promuovere l’approvvigionamento con materiale medico importante in modi diversi mediante incentivi economici. Un problema prioritario per i gruppi di prodotti interessati con più frequenza da difficoltà di approvvigionamento (segmento di prezzo basso non protetto da brevetto) è un’immissione in commercio da parte dell’economia privata che non è proficua dal punto di vista dell’economia aziendale. Con la competenza relativa agli incentivi economici si terrà conto soprattutto della problematica dei ritiri dal mercato legati alla redditività o della mancanza di introduzioni sul mercato. In questo modo possono essere promosse in modo mirato e mediante incentivi economici la fabbricazione e l’immissione in commercio di materiale medico importante per le cure mediche di base. In generale, lo spettro di possibili incentivi economici è ampio. Essi possono essere di natura normativa – nell’agosto del 2024 il Consiglio federale ha deciso per esempio di introdurre da un lato la possibilità di presentare domande di aumento del prezzo e, dall’altro, una semplificazione della procedura di omologazione – ed estendersi anche all’ambito dei sussidi statali per la produzione in Svizzera. L’attenzione è incentrata sugli incentivi