Rapporto esplicativo - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine
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smaltimento, come l’attività di informazione. I contributi possono essere utilizzati unicamente per attività di cui si avvalgono in pari misura i membri e i non membri delle organizzazioni settoriali.
Le imprese che immettono sul mercato prodotti soggetti al contributo devono notificare le relative quantità all’organizzazione settoriale che può così fatturare alle imprese l’ammontare esatto del contributo. L’organizzazione settoriale può emanare indicazioni formali in merito alla notifica delle quantità (cpv. 2).
Articolo 6h Scadenza, termine di pagamento e procedura: l’organizzazione
settoriale emette una fattura ai non membri assoggettati all’obbligo contributivo. Il contributo è dovuto dal momento in cui i non membri ricevono la fattura, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di scadenza.
In caso di contestazione di una fattura da parte di un non membro, in merito al generale obbligo contributivo o a una fattura concreta, l’UFAM emana una decisione. La procedura è retta dalle disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale (legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).
4.2 Requisiti per la raccolta volontaria dei rifiuti
Secondo l’articolo 31b capoverso 1 LPAmb, i rifiuti urbani che non devono essere riciclati dal detentore o ripresi da terzi in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione sono smaltiti dai Cantoni. Tale monopolio cantonale sullo smaltimento dei rifiuti urbani fa sì che i Cantoni hanno la facoltà di decidere se consentire o meno raccolte differenziate volontarie di rifiuti urbani da parte di privati. Di norma, i Cantoni delegano questa competenza ai Comuni. Le formalità legate al monopolio comunale dei rifiuti urbani è oggetto di critiche da alcuni esponenti dell’economia, in particolare l’ottenimento di concessioni comunali per la raccolta differenziata di rifiuti urbani comporta un onere amministrativo per le imprese. Ciò è dispendioso soprattutto se deve essere offerta una raccolta differenziata in diversi Comuni, diversi Cantoni o a livello nazionale. Il monopolio dei rifiuti urbani può quindi impedire l’introduzione di raccolte differenziate a livello regionale o nazionale, nonostante esistano adeguate soluzioni tecniche ed economiche.
Il rivisto articolo 31b LPAmb, con i capoversi 4–6, conferisce al Consiglio federale la facoltà di designare determinati rifiuti urbani che possono essere raccolti separatamente su base volontaria da enti privati (cpv. 4), purché siano riutilizzati o sottoposti a valorizzazione materiale (cpv. 5). I rifiuti designati dal Consiglio federale soggiacciono di conseguenza a sue prescrizioni particolari, quindi non rientrano nel monopolio dei rifiuti urbani dei Cantoni o dei Comuni. Possono essere raccolti separatamente senza concessioni a livello nazionale da parte di enti privati.
Gli articoli 13a–13c OPSR concretizzano le nuove disposizioni dell’articolo 31b capoversi 4–6 LPAmb a livello di ordinanza.