Rapporto esplicativo - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
essere realmente utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti e non per altri scopi. Sono ammessi utili consueti nel contesto commerciale, quindi anche accantonamenti a fronte di investimenti futuri.
Lettere h e i: per consentire ai Cantoni e ai Comuni di adempiere il proprio obbligo di pianificazione della gestione dei rifiuti secondo l’articolo 31 LPAmb e l’articolo 4 OPSR, è importante che le raccolte differenziate non siano solo temporanee, ossia che vengano organizzate per poi essere sospese dopo poco tempo. La lettera h stabilisce quindi che la raccolta differenziata sia offerta per almeno tre anni e la lettera i impone agli enti privati di comunicare la sospensione della raccolta differenziata con almeno 6 mesi di preavviso. Ciò consente ai Comuni e ai Cantoni interessati di adeguare di conseguenza la propria pianificazione della gestione dei rifiuti ed eventualmente anche il finanziamento dello smaltimento (art. 32a LPAmb). Tali disposizioni sono importanti anche per garantire alla popolazione una certa sicurezza e affinché le misure di sensibilizzazione continuino a produrre i loro effetti.
Il capoverso 2 prevede che la domanda per la raccolta di rifiuti urbani su base volontaria sia presentata all’UFAM che mette a disposizione i necessari modelli di domanda in formato elettronico, da cui risulti che tutti i requisiti enunciati nel capoverso 1 sono stati adempiuti secondo l’ordine prestabilito.
Il capoverso 3 precisa l’articolo 31b capoverso 6 LPAmb in merito al coinvolgimento dei Cantoni e delle organizzazioni settoriali nel processo, stabilendo che l’UFAM senta i Cantoni e le organizzazioni settoriali interessati prima di rilasciare l’autorizzazione.
Secondo il capoverso 4, il DATEC può all’occorrenza stabilire ulteriori requisiti in un’ordinanza dipartimentale (p. es. prescrizioni tecniche per determinate frazioni di rifiuti, tassi di riciclaggio). La presente ordinanza del Consiglio federale definisce prescrizioni valide a livello generale per l’esenzione di una determinata frazione di rifiuti dal monopolio dei rifiuti urbani, nell’intento di consentire un’esecuzione chiara e trasparente. Inoltre, tutti i soggetti privati del settore in questione conoscono in linea di principio i criteri minimi da soddisfare secondo metodi conformi allo stato della tecnica. Non è tuttavia da escludere che, per la raccolta differenziata e la valorizzazione di determinate frazioni di rifiuti, saranno da definire ulteriori requisiti. È ipotizzabile, per esempio, che si auspichi una raccolta differenziata dei rifiuti particolarmente maleodoranti. In questo caso potrebbe essere necessario stabilire altri requisiti concernenti il tipo di raccolta differenziata (contenitori inodori) o la valorizzazione. È opportuno che i requisiti tecnici per la raccolta differenziata di singole frazioni di rifiuti o per la loro valorizzazione possano essere emanati dal Dipartimento competente.
Il nuovo articolo 13a OPSR intende consentire agli enti privati che forniscono servizi di raccolta differenziata di ottenere un’autorizzazione per la raccolta e la valorizzazione materiale di determinate frazioni di rifiuti senza doversi presentare a ogni Comune. L’offerta di questi servizi di raccolta differenziata rimane comunque volontaria. Gli enti privati possono decidere liberamente in quali regioni intendono mettere a disposizione i servizi di raccolta differenziata che dovrebbero essere offerti il più possibile su tutto il territorio nazionale ed elaborati di concerto con i Comuni. Non si tratta di un imperativo, poiché la realizzazione di una raccolta differenziata a livello nazionale è onerosa e non