Rapporto esplicativo - OPSR

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Con l’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera» il Parlamento ha, tra l’altro, creato le basi nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) per consentire raccolte di rifiuti urbani su base volontaria senza concessione (art. 31b cpv. 4 LPAmb) e innovativi accordi settoriali stipulati nell’economia privata con l’obiettivo di rafforzare il principio di responsabilità estesa del fabbricante (art. 32aterLPAmb). Le disposizioni si concretizzano nell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) ed entrano in vigore contestualmente agli articoli della LPAmb.

La raccolta differenziata e la valorizzazione materiale dei rifiuti urbani non sono sempre la forma di riciclaggio più ecologica. I Cantoni devono inoltre continuare a garantire in qualunque momento sufficienti capacità per il corretto smaltimento dei rifiuti urbani (art. 31b in combinato disposto con l’art. 31 e l’art. 31a LPAmb). Qualora venga autorizzata la raccolta differenziata su base volontaria di una frazione dei rifiuti soggetti al monopolio dei rifiuti urbani secondo l’articolo 31b capoversi 4-6 LPAmb, occorrono chiare disposizioni da parte del Consiglio federale, che definisce al riguardo determinati requisiti minimi per garantire la sicurezza di smaltimento e la protezione ambientale. Tali requisiti minimi devono applicarsi uniformemente a tutti gli enti privati in Svizzera.

Sulla base dell’articolo 32atercapoverso 1 LPAmb, il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza online, alle condizioni menzionate dalla legge, a versare un contributo di smaltimento anticipato a un’organizzazione settoriale privata riconosciuta dalla Confederazione. Nella legge sulla protezione dell’ambiente sono in gran parte già disciplinati i requisiti per il riconoscimento di un’organizzazione settoriale, di cui il Consiglio federale precisa i criteri e il processo nell’ordinanza sui rifiuti.

Il valore limite di 3 μg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg, in vigore fino al 31 dicembre 2026, per le diossine (PCDD) e i furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti sarà ridotto a 1 μg di TEQ al kg alla scadenza del termine conformemente alle attuali disposizioni legali (art. 52b OPSR). In considerazione dei metodi conformi allo stato della tecnica non ancora sufficientemente sviluppati, l’Associazione svizzera dei gestori degli impianti di valorizzazione dei rifiuti (ASIR) e il comitato della Conferenza dei servizi dell’ambiente della Svizzera (CCA) hanno richiesto una verifica ecologica e tecnica della prevista riduzione del valore limite di PCDD e PCDF. A seguito di un esame fattuale e in base a un’estrapolazione aggiornata del valore limite, il Consiglio federale rinuncia alla riduzione proposta e propone un nuovo valore limite più elevato.

Il disciplinamento attuale prevede che, dal 1° gennaio 2026, tutte le ceneri dei filtri prodotte dal trattamento termico dei rifiuti urbani siano sottoposte a un lavaggio acido delle ceneri dei filtri e delle ceneri volanti (LCV) al fine di recuperare i metalli (art. 54 cpv. 3 OPSR). L’ordinanza sui rifiuti non prevede eccezioni, pertanto un difetto di funzionamento di un impianto LCV potrebbe causare un’emergenza di smaltimento delle ceneri dei filtri. Il Consiglio federale prevede dunque una sua modifica affinché, in caso di malfunzionamento di un impianto LCV, sia temporaneamente possibile smaltire