Rapporto esplicativo - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine
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paragonata nella sostanza alla gestione dei rifiuti urbani da parte della Svizzera: la Confederazione delega ai Cantoni il monopolio sullo smaltimento dei rifiuti urbani e definisce quali debbano essere raccolti separatamente. Di norma, i Cantoni delegano tale monopolio ai Comuni che possono concedere deroghe al monopolio dei rifiuti urbani e definire opportune condizioni. L’obiettivo è sottoporre a raccolta differenziata la maggiore quantità possibile di rifiuti, riutilizzarli o valorizzarli materialmente secondo la gerarchia di smaltimento stabilita.
3.2 Riconoscimento delle organizzazioni settoriali nell’UE
Numerosi Stati membri dell’Unione europea sono dotati di basi giuridiche che consentono il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni settoriali nell’ambito della raccolta e della valorizzazione dei rifiuti, come in Francia, dove esistono i cosiddetti «éco-organismes». Tali organizzazioni assumono compiti centrali nel quadro della responsabilità estesa del fabbricante (Extended Producer Responsibility, EPR), in particolare in merito alla raccolta, alla separazione, alla valorizzazione dei rifiuti, tra cui imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche o pile, e al relativo resoconto.
In numerosi Paesi i fabbricanti e i distributori possono aderire a sistemi di ripresa collettivi riconosciuti o gestire sistemi propri, purché rispettino i requisiti di legge. Di norma sono le autorità competenti a procedere al riconoscimento dopo avere verificato l’efficienza e il rispetto delle disposizioni del diritto in materia di protezione ambientale.
3.3 Disposizioni dell’UE concernenti lo smaltimento di residui di incenerimento
I residui degli impianti di incenerimento dei rifiuti sono trattati nell’articolo 53 paragrafo 1 della direttiva 2010/75/UE2. I requisiti concernenti i residui di incenerimento di cui all’articolo 53 paragrafo 1 della direttiva in questione si limitano al corretto smaltimento o trattamento; manca un requisito specifico per la riduzione delle concentrazioni di PCDD e PCDF o il recupero dei metalli. Nel regolamento (UE) 2022/24003 è stabilito un valore limite di 5 μg/kg per il deposito di residui di incenerimento dei rifiuti, incluse le ceneri volanti e le scorie.
4 Commento ai singoli articoli
Articolo 6 OPSR: Resoconto
Nell’articolo 6 capoverso 2 è introdotta l’abbreviazione «DATEC» per il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) per l’intera ordinanza. Il contenuto dell’articolo rimane immutato.
2 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), versione della GU L 334 del 17.12.2010, pag. 43.
3 Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, versione della GU L 317 del 9.12.2022, pag. 29.