Rapporto esplicativo - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine
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4.2.1 Articolo 13a Raccolta volontaria di rifiuti urbani da parte di privati
Il capoverso 1 stabilisce che un’impresa (imprese di smaltimento, del commercio al dettaglio ecc.) o un’organizzazione settoriale (associazione, federazione ecc.) può presentare domanda all’UFAM se desidera raccogliere separatamente rifiuti urbani su base volontaria per destinarli alla preparazione per il riutilizzo o alla valorizzazione materiale. L’UFAM autorizza la domanda se sono soddisfatti i requisiti generali elencati di seguito (lett. a i) e gli eventuali ulteriori criteri di cui al capoverso 4. Prima di rilasciare l’autorizzazione deve inoltre sentire i Cantoni e le organizzazioni settoriali in questione per dare loro la possibilità di sollevare legittime obiezioni a una raccolta differenziata da parte di enti privati. Secondo l’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM, per l’esame e il trattamento della domanda può essere riscosso un emolumento calcolato in base al dispendio impiegato (art. 48 LPAmb in combinato disposto con l’art. 4 cpv. 2 OE-UFAM).
Lettera a: l’articolo 31b capoverso 5 LPAmb sancisce i requisiti generali per la raccolta differenziata da parte di enti privati. La domanda deve comprovare l’osservanza delle disposizioni di legge e dei requisiti esposti di seguito. L’istante è tenuto a dimostrare che i rifiuti urbani raccolti separatamente sono in prevalenza destinati al riutilizzo o alla valorizzazione materiale.
Lettera b: i rifiuti urbani raccolti separatamente sono riciclati secondo metodi conformi allo stato della tecnica (art. 3 lett. m e art. 12 OPSR). Ciò garantisce che lo smaltimento dei rifiuti avvenga nel rispetto dell’ambiente.
Per il momento si rinuncia a precisare ulteriormente i metodi conformi allo stato della tecnica, per esempio stabilendo tassi di raccolta o di riciclaggio. I motivi alla base di tale decisione sono svariati: non è opportuno stabilire in modo generalizzato un tasso di raccolta e di riciclaggio per tutte le frazioni di rifiuti, piuttosto occorrerebbe differenziare tali tassi in funzione del tipo di rifiuti, perché non tutti sono riciclabili allo stesso modo. L’obiettivo della raccolta differenziata deve comunque essere di destinare effettivamente al riutilizzo o alla valorizzazione materiale il maggior quantitativo possibile di rifiuti raccolti separatamente. I materiali ottenuti dal riciclaggio devono essere di qualità elevata e, se possibile, utilizzati per gli stessi prodotti o altri prodotti di qualità. I quantitativi raccolti dovrebbero poter aumentare costantemente negli anni. Tuttavia, l’OPSR definirà solo i criteri generali e applicabili a tutti i tipi di rifiuti e, all’occorrenza, il DATEC potrà definire tassi specifici di riciclaggio per singole frazioni di rifiuti (v. commenti al cpv. 4).
Dall’ecobilancio di cui alla lettera e deve emergere, a prescindere da un tasso stabilito di raccolta o di riciclaggio, a quali condizioni la raccolta differenziata offre benefici per l’ambiente rispetto alla valorizzazione energetica.
Lettera c: di norma, non tutti i rifiuti possono essere sottoposti a valorizzazione materiale nelle raccolte differenziate. Esistono, per esempio, materiali non conformi (prodotti che non rientrano in questa raccolta differenziata), prodotti molto sporchi o parti di un prodotto che non possono essere riciclati, quindi vengono smistati