Rapporto esplicativo - OPSR

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine

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nell’apposito impianto. Questi residui del trattamento devono essere sottoposti a valorizzazione energetica.

L’articolo 31b capoverso 5 LPAmb stabilisce che i residui della separazione e del riciclaggio risultanti dal trattamento dei rifiuti devono essere sottoposti a

valorizzazione energetica. La lettera c traspone questo requisito a livello di ordinanza. Ciò si applica anche ai rifiuti raccolti separatamente (p. es. le plastiche) che vengono smistati all’estero e destinati al riciclaggio. In tal caso, i residui del trattamento devono essere ritrasportati in Svizzera per essere sottoposti a valorizzazione energetica.

Lettera d: è necessario che gli attori dell’intera catena di smaltimento ricevano un indennizzo a copertura dei costi per gli oneri sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Se, per esempio, un ente privato collabora con un centro di raccolta comunale, devono essere indennizzati gli oneri cui ha fatto fronte l’autorità comunale, per esempio i costi del personale in loco o le spese per le attività di sensibilizzazione e informazione della popolazione. Questa disposizione è necessaria per evitare che una parte della catena di smaltimento incameri i potenziali profitti, mentre l’altra parte deve finanziare i relativi oneri. L’indennizzo a copertura dei costi può essere calcolato sulla base di una media, che tenga conto delle differenze regionali dei costi.

Lettera e: le raccolte differenziate da parte di enti privati devono essere opportune ed effettivamente favorevoli all’ambiente, cui apportano benefici rispetto alla valorizzazione puramente energetica. La lettera e stabilisce dunque che, sulla base di un ecobilancio, si dimostrino i vantaggi della raccolta differenziata rispetto alla valorizzazione energetica. L’ecobilancio deve essere redatto da un soggetto riconosciuto, indipendente. Con «riconosciuto» si intende qui che il soggetto ha già redatto ecobilanci secondo un metodo scientificamente accettato, di buona qualità e generalmente approvati da altri soggetti, per esempio nell’economia privata o presso le autorità. Inoltre, l’ecobilancio deve essere sottoposto a una cosiddetta «peer review», ossia un secondo perito esterno deve confermare che è stato redatto correttamente e secondo principi riconosciuti.

Lettera f: i flussi dei materiali dei rifiuti raccolti separatamente devono essere notificati annualmente all’UFAM, indicando i quantitativi raccolti nelle diverse regioni nonché come e quando questi rifiuti sono preparati per il riciclaggio o destinati alla valorizzazione materiale. Ciò significa che, per esempio, occorre indicare gli impianti di separazione e riciclaggio, oltre che i settori in cui i materiali riciclati sono riutilizzati. Tali informazioni devono essere fornite per i singoli materiali separati (p. es. PE, PVC e metallo).

L’UFAM deve poter garantire che i rifiuti raccolti separatamente su base volontaria non siano smaltiti in modo errato, per esempio che dopo la separazione non finiscano in una discarica all’estero per ragioni di costo. Queste informazioni sono dunque essenziali per l’UFAM al fine di attuare correttamente la legislazione sui rifiuti.

Lettera g: oltre alla trasparenza dei flussi di materiali, è previsto che siano comunicati anche i flussi finanziari nel rispetto del segreto aziendale. I contributi riscossi devono