Rapporto esplicativo - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine
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5.1.2 Requisiti per la raccolta dei rifiuti su base volontaria
Sinora le concessioni per le raccolte differenziate su base volontaria (p. es. la raccolta di tessili) sono rilasciate dai Comuni che stabiliscono i requisiti da osservare e ne controllano l’adempimento. Con il rilascio di un’autorizzazione a livello nazionale per la raccolta e la valorizzazione di un determinato tipo di rifiuti, questo compito è assunto dalla Confederazione. La Confederazione esamina e autorizza le domande. Infine, è necessario controllare ogni anno l’effettivo adempimento dei requisiti. Si prevede un numero limitato di domande, poiché le parti dei rifiuti urbani valorizzabili materialmente sono in gran parte già disciplinate dal Consiglio federale. Per questo motivo le risorse interne consentiranno presumibilmente di fare fronte agli ulteriori compiti suesposti. Per l’esame e il trattamento della domanda e per il controllo annuale può essere riscosso un emolumento.
5.1.3 Adeguamento del valore limite per diossine e furani
L’abolizione del termine e l’introduzione di un nuovo valore limite per i PCDD/PCDF non hanno ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale per la Confederazione e possono essere attuate nel quadro delle risorse umane già disponibili.
5.1.4 Modifica in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU
La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione, tuttavia il necessario consenso in caso di deroga può comportare un certo aggravio amministrativo per la Confederazione, comunque gestibile nel quadro delle risorse umane disponibili in considerazione dei pochi casi attesi.
5.2 Ripercussioni per Cantoni e Comuni
5.2.1 Criteri e processo del riconoscimento di un accordo settoriale
La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale per i servizi cantonali di gestione dei rifiuti. Occorre tuttavia assicurare che in futuro i centri di raccolta, i trasportatori e le imprese di riciclaggio siano indennizzate a copertura dei costi per gli oneri sostenuti e che tali costi non siano addossati ai Comuni. Anche chi adotta i cosiddetti «comportamenti opportunistici» deve versare un contributo finanziario alla struttura di smaltimento a livello nazionale.
5.2.2 Requisiti per la raccolta dei rifiuti su base volontaria
Se la Confederazione autorizza la raccolta differenziata volontaria di determinati rifiuti, viene meno il compito dei Cantoni o dei Comuni di rilasciare le relative concessioni. Si riduce quindi l’onere per il rilascio e l’esame della concessione. Nel contempo i Cantoni e i Comuni sono privati delle entrate derivanti dal rilascio delle concessioni. Inoltre devono essere in grado di fornire informazioni sulle diverse raccolte differenziate in territorio cantonale o comunale. Le nuove raccolte differenziate possono comportare un aumento del traffico e acuire i problemi correlati (congestionamento delle strade, qualità dell’aria, sicurezza ecc.). Ciò può esigere dai Cantoni o dai Comuni il coordinamento delle diverse raccolte differenziate.