Rapporto esplicativo - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine
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immediatamente attuabile per molte organizzazioni regionali. Deve essere prevista la possibilità di creare sistemi regionali da ampliare gradualmente.
D’altro canto, la natura volontaria delle raccolte differenziate significa che per i Cantoni o i Comuni permane l’obbligo di raccogliere tutti i rifiuti urbani, anche se l’UFAM ha autorizzato enti privati per singole frazioni di rifiuti, conformemente alla prassi corrente. Per esempio, numerosi Cantoni e Comuni smaltiscono gli imballaggi in PET per bevande che, secondo l’articolo 7 dell’ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621), devono essere ripresi dai commercianti, fabbricanti e importatori. I Cantoni e i Comuni non sono tuttavia tenuti a offrire raccolte differenziate delle frazioni di rifiuti autorizzate se non sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 13 capoversi 1-3 OPSR. In tal caso devono continuare a essere smaltite nella spazzatura. I cittadini non sono obbligati a utilizzare le nuove raccolte differenziate: possono continuare a consegnare le frazioni di rifiuti in questione a un centro di raccolta pubblico, se è stato istituito (art. 13 OPSR), oppure gettarle nella spazzatura. Gli enti privati che forniscono servizi di servizi di raccolta differenziata sono tuttavia responsabili dei rifiuti raccolti separatamente. Sono detentori dei rifiuti e devono garantirne lo smaltimento nel rispetto dell’ambiente conformemente ai requisiti legislativi.
I Cantoni e i Comuni rimangono liberi di decidere se mettere a disposizione suolo pubblico per le nuove raccolte differenziate e/o se auspicano una collaborazione, senza averne l’obbligo.
I rifiuti che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o essere ripresi da terzi (art. 31b cpv. 1, secondo periodo LPAmb) sono esclusi da questa possibilità della raccolta differenziata volontaria, come nel caso degli imballaggi in PET per bevande ai quali si applica un obbligo sussidiario di ripresa da parte dei commercianti e fabbricanti secondo l’articolo 7 OIB.
4.2.2 Articolo 13b Autorizzazione e pubblicazione
Il capoverso 1 stabilisce che l’autorizzazione della domanda di cui all’articolo 13a OPSR è rilasciata per cinque anni al massimo, dopo che l’UFAM ha sentito i Cantoni. Alla scadenza dei cinque anni, gli enti privati devono ripresentare una domanda e la Confederazione consulta nuovamente i Cantoni e le organizzazioni settoriali interessate. Ciò garantisce che i piani di gestione dei rifiuti (art. 31 LPAmb e art. 4 OPSR) dei Cantoni e altre attività delle organizzazioni settoriali interessate siano tenuti costantemente in considerazione nell’autorizzazione della domanda di raccolte differenziate da parte di enti privati.
Secondo il capoverso 2, l’UFAM pubblica nel suo sito un elenco contenente gli enti privati autorizzati e le frazioni di rifiuti da essi raccolte e lo aggiorna regolarmente, ossia all’occorrenza almeno una volta al semestre. L’elenco ha lo scopo di fornire in particolare ai Cantoni e ai Comuni le informazioni relative ai rifiuti che possono essere raccolti nel loro territorio e agli enti autorizzati a farlo senza concessione. Se i rifiuti sono raccolti da enti privati non figuranti nell’elenco, il Cantone o il Comune può vietare questa raccolta differenziata o porre condizioni per il rilascio della concessione.