Rapporto esplicativo - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine
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dei filtri non possono più essere trattate, con il rischio di un’emergenza di smaltimento per i gestori di IIRU. A seconda dell’impianto e dell’infrastruttura esistente, nella maggior parte dei casi le ceneri dei filtri possono essere stoccate temporaneamente in loco solo per breve tempo e in quantià limitate.
All’articolo 32 capoverso 2 lettera g OPSR viene apportata un’aggiunta secondo cui, nel caso di un difetto di funzionamento nel processo di recupero dei metalli o di un’interruzione del percorso di smaltimento stabilito, è temporaneamente consentito ai gestori degli impianti non sottoporre le ceneri dei filtri a lavaggio acido, bensì depositarle in forma legata idraulicamente, purché siano state utilizzate tutte le capacità di trattamento disponibili e previo il consenso delle autorità cantonali e dell’UFAM. Per difetti di funzionamento e interruzione del percorso di smaltimento stabilito si intendono malfunzionamenti sia nell’impianto di trattamento sia lungo l’intero processo, compresi lo stoccaggio, il trasporto e il deposito. Possono annoverarvisi anche l’indisponibilità degli strumenti necessari, i problemi tecnici con le ceneri dei filtri stesse o problemi contrattuali. L’obbligo di ottenere il consenso delle autorità cantonali e dell’UFAM intende garantire la verifica della legalità. Gli istanti espongono alle autorità in che misura sussistono i presupposti per una deroga (mancanza di capacità disponibili presso gli impianti LCV, interruzione del percorso di smaltimento stabilito, durata e quantità). Le ceneri dei filtri non sottoposte a lavaggio acido possono essere conferite in discariche di tipo C. In alternativa, è possibile anche lo smaltimento in forma non legata in una discarica sotterranea all’estero approvata secondo il diritto in materia di rifiuti. L’esportatore deve richiedere in tempo utile l’autorizzazione cui può ricorrere in caso di necessità. Attualmente si sta valutando come colmare il divario temporale tra la scadenza del termine secondo l’articolo 54 capoverso 3 OPSR di fine 2025 e l’entrata in vigore della successiva modifica dell’ordinanza nell’autunno del 2026.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Criteri e processo del riconoscimento di un accordo settoriale
Il riconoscimento di un accordo settoriale è molto oneroso per la Confederazione, che deve preparare un modello di richiesta e metterlo a disposizione, quindi verifica le domande pervenute e le pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. L’UFAM riconosce l’accordo settoriale se sono adempiuti tutti i requisiti.
La Confederazione predispone inoltre un modello per il rapporto d’attività annuale e verifica ogni anno sia i rapporti d’attività sia l’adempimento dei requisiti da parte delle organizzazioni settoriali riconosciute. Si presume che sarà possibile fare fronte a questo onere con risorse interne. Per l’esame e il trattamento della domanda e del rapporto d’attività annuale può inoltre essere riscosso un emolumento. Si ipotizza che il numero di domande di riconoscimento di un accordo settoriale rimanga contenuto, poiché per il momento può essere preso in considerazione solo un numero limitato di accordi settoriali.