Rapporto esplicativo - OPSR

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine

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che devono essere soltanto trasmessi all’UFAM una volta all’anno nel rispetto del segreto aziendale. Rappresenta invece un onere degno di considerazione il finanziamento di un ecobilancio indipendente, tuttavia costituisce un requisito indispensabile poiché il vantaggio in termini ecologici è l’argomento centrale a favore di una raccolta differenziata rispetto allo smaltimento nella spazzatura. Si presuppone inoltre che un ente privato abbia un’impresa di una certa dimensione per poter svolgere una raccolta differenziata (logistica, infrastruttura di raccolta ecc.). Gli oneri rispetto agli altri costi d’esercizio dovrebbero quindi rimanere contenuti.

Se in futuro, grazie all’allentamento del monopolio dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata riguarderà una quantità maggiore di rifiuti urbani che saranno riutilizzati o valorizzati materialmente, sarà possibile ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dello smaltimento. Il nuovo disciplinamento ha, al massimo, un impatto indirettamente positivo contenuto sulla salute. La riduzione delle emissioni di CO2 contribuisce a migliorare la qualità dell’aria.

5.3.3 Adeguamento del valore limite per diossine e furani

L’aumento del valore limite per i PCDD/PCDF ha ripercussioni positive per le imprese, poiché i residui non trattati prodotti dall’incenerimento dei rifiuti urbani possono continuare a essere depositati in discariche di tipo C e D. Si evitano così ulteriori costi e l’onere amministrativo rimane immutato, poiché non è necessario smaltire rifiuti in discariche sotterranee all’estero.

Con l’innalzamento del valore limite per i PCDD/PCDF, tutti i residui possono essere depositati in Svizzera e si evitano lunghi trasporti oltrefrontiera. La modifica non ha un impatto quantificabile per le acque, il suolo, gli habitat o le specie, poiché tutti i depositi sottostanno a disposizioni rigorose. La misura non ha ripercussioni rilevanti per la sicurezza (p. es. in merito a pericoli naturali o rischi tecnici), né su rumore o qualità dell’aria. L’obiettivo generale di riduzione dei POP non è compromesso dalla modifica dell’ordinanza, poiché le quantità di PCDD/PCDF contenute nelle ceneri dei filtri non cambiano.

5.3.4 Integrazione in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU

L’integrazione della deroga all’obbligo di trattamento delle ceneri dei filtri degli IIRU in caso di difetto di funzionamento ha ripercussioni positive per le imprese, poiché i residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti urbani possono continuare a essere depositati in discariche in caso di malfunzionamenti nel processo di trattamento. Le imprese non sono dunque chiamate a sostenere ulteriori costi, tuttavia la richiesta di un’autorizzazione eccezionale in caso di evento comporterà un limitato onere amministrativo.

La presente modifica dell’ordinanza consente di continuare a depositare in Svizzera o in discariche sotterranee all’estero le ceneri dei filtri non trattate in caso di guasto. La misura non ha ripercussioni rilevanti per la sicurezza (p. es. in merito a pericoli naturali o rischi tecnici), né per le acque, il rumore o la qualità dell’aria.