Rapporto esplicativo - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine
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smaltimento assicura una congrua considerazione delle esigenze e degli interessi diversi. Una rappresentazione adeguata significa che le esigenze degli attori coinvolti, dalla produzione alla valorizzazione materiale, possono essere espresse, tutelate e poste in votazione. Secondo il principio di parità, tutti gli attori della catena di smaltimento hanno lo stesso numero di rappresentanti e lo stesso peso, per garantire che nessun attore sia superiore all’altro. In caso di rinuncia al voto, occorre comprovare altrimenti che i diversi attori sono stati coinvolti.
Lettera c: le esigenze finanziarie di tutti gli attori devono essere considerate. Le imprese o le organizzazioni ricevono un indennizzo finanziario per gli oneri sostenuti e i loro costi devono essere integralmente coperti (copertura dei costi), basandosi sul calcolo della media. Sono ammesse differenze regionali, poiché il livello dei prezzi non è uguale in tutte le regioni della Svizzera. Sono altresì concessi accantonamenti a fronte di investimenti futuri, purché siano coperti i costi di tutti gli attori della catena di smaltimento.
Lettera d: deve essere possibile ricostruire da dove provengono i rifiuti, dove sono destinati e come vengono valorizzati. Questa trasparenza aiuta l’organizzazione settoriale e l’UFAM a verificarne lo smaltimento rispettoso dell’ambiente e le loro quantità.
Lettera e: la gestione delle risorse finanziarie deve essere presentata in modo trasparente e tracciabile, evitando comunque di divulgare informazioni commerciali sensibili, poiché è necessario tutelare i segreti aziendali. La trasparenza dei flussi finanziari consente ai membri dell’organizzazione settoriale e alla Confederazione o ai consumatori di conoscerne l’impiego.
4.1.2 Processo di riconoscimento di un accordo settoriale
Nota: l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) segue un processo analogo per il riconoscimento delle organizzazioni settoriali. In agricoltura anche i non membri sono tenuti, in determinati casi, a versare contributi a un’organizzazione settoriale o di produttori riconosciuta dalla Confederazione. La procedura e le disposizioni dettagliate sono contenute nell’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP; RS 919.117.72), in vigore dal 1° gennaio 2003. I requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di categoria sono più rigorosi in agricoltura.
Articolo 6b Procedura: chi intende chiedere il riconoscimento come organizzazione settoriale sulla base di un accordo settoriale deve presentare la domanda completa all’UFAM secondo le sue indicazioni. L’UFAM mette a disposizione l’apposito modello elettronico per garantire l’uniformità delle domande presentate e la parità di trattamento di tutti gli istanti. Le domande sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio affinché tutti gli attori coinvolti abbiano la possibilità di esprimersi in merito al riconoscimento di un’organizzazione settoriale da parte della Confederazione. Eventuali pareri concernenti la domanda presentata devono essere trasmessi all’UFAM entro 30 giorni dalla pubblicazione. All’occorrenza, l’UFAM può pubblicare la domanda e ulteriori informazioni al riguardo. Secondo l’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM, per l’esame e il trattamento della domanda può essere riscosso un emolumento